Sentenza del 18/05/2016 n. 10219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari che aveva ritenuto legittima, limitatamente al valore delle merci, la rettifica dell'imposta di registro relativa all'acquisto di un ramo d'azienda. Con il primo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza, sostenendo che non fossero state adeguatamente spiegate le ragioni dell'aumento del valore delle rimanenze da 96.000 a 400.000 euro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., contestando che fosse stata attribuita efficacia di giudicato esterno a una sentenza pronunciata in un diverso giudizio, promosso dalla cedente Oliver Donna s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, fondata sui quantitativi di merce acquistati, sulla composizione e commerciabilità del magazzino, sui dati contabili e fiscali della cedente e sugli altri elementi disponibili. Ha riconosciuto che la CTR aveva erroneamente considerato opponibile alla società il giudicato formatosi nel giudizio promosso dalla cedente, ma ha stabilito che tale errore non fosse decisivo: la precedente sentenza poteva comunque essere valutata come elemento probatorio, non vincolante, insieme agli altri elementi autonomamente esaminati dal giudice.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice di merito sia incompleto, incoerente o illogico; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ma la censura deve incidere concretamente sulla decisione impugnata.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato produce effetti vincolanti solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Una sentenza pronunciata tra soggetti diversi non può avere efficacia preclusiva nei confronti di chi non ha partecipato al giudizio.
Art. 1306 c.c.
In materia di obbligazioni solidali, il coobbligato estraneo al processo può avvalersi della sentenza pronunciata nei confronti di un altro coobbligato soltanto quando gli sia favorevole, salvo situazioni personali incompatibili.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4
Nella determinazione del valore dei beni trasferiti ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può utilizzare gli elementi risultanti dagli atti, dalla contabilità e dalle dichiarazioni fiscali, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non riconsidera il peso delle prove quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione coerente, completa e logicamente sostenibile.
- Una sentenza resa in un processo tra soggetti diversi non può essere utilizzata come giudicato vincolante contro chi non vi ha partecipato; tuttavia può essere valutata dal giudice come semplice elemento probatorio, insieme agli altri dati del processo.
- L'errore giuridico del giudice di merito non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se la decisione è sostenuta da un'autonoma motivazione sufficiente e da ulteriori elementi probatori non specificamente censurati.
- Nelle rettifiche del valore di un ramo d'azienda, i dati contabili e fiscali della cedente, la consistenza delle rimanenze, la recente acquisizione dei beni e la loro concreta commerciabilità possono costituire elementi convergenti per dimostrare un valore superiore a quello dichiarato.
- Per contestare efficacemente una rettifica non basta sostenere che il giudice abbia valutato diversamente le prove: occorre indicare una lacuna, contraddizione o illogicità effettiva della motivazione, oppure la violazione di una specifica norma giuridica.
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