Ordinanza n. 2324/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trento nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di di Bari “Aldo Moro” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Verona nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di di Pisa nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pavia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi del Piemonte orientale nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi del Salento nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Brescia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Salerno nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano “La Statale” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Un gruppo numeroso di candidati, nessuno dei quali aveva conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie del semestre filtro — Biologia, Chimica e Fisica — ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti e l'ammissione cautelare, anche in soprannumero. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione della legge delega e del decreto legislativo di riforma dell'accesso, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, nonché dei principi di par condicio, anonimato, imparzialità, trasparenza e collegialità della correzione. Hanno contestato il meccanismo introdotto dal decreto ministeriale n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento in graduatoria anche di candidati con una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti, e hanno censurato l'assenza di ulteriori scorrimenti sui posti residui. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale della disciplina legislativa, carenze istruttorie nella determinazione dei posti e dell'offerta formativa, difformità didattiche tra atenei, irregolarità nelle procedure di identificazione, raccolta e correzione degli elaborati, difficoltà e sproporzione delle prove e mancata tempestiva disponibilità della documentazione di correzione. Il ricorso è stato proposto in forma collettiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora, con riserva delle valutazioni proprie del merito. Ha ritenuto ammissibile, in via preliminare, il ricorso collettivo, poiché i ricorrenti si trovavano in una posizione omogenea e nessuno aveva conseguito alcuna sufficienza, senza quindi evidenziare conflitti di interesse. Le irregolarità relative allo svolgimento delle prove, sebbene descritte nella parte in fatto, non sono state considerate specifici motivi di censura. Quanto al decreto ministeriale n. 1115/2025, il Collegio ha rilevato che le modifiche, pur sopravvenute, hanno ampliato le possibilità di inserimento in graduatoria e hanno mantenuto la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Il meccanismo è stato ritenuto compatibile, in questa fase, con la legge delega e con il decreto legislativo n. 71/2025, poiché incide sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di recupero dei crediti, senza modificare i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre. I ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non hanno dimostrato che l'applicazione delle regole originarie avrebbe consentito loro l'immatricolazione; al contrario, secondo quelle regole sarebbero stati comunque esclusi. Le censure sulla strategia di studio sono state qualificate come ipotetiche e relative a un interesse di mero fatto. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in ragione dell'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, bilanciando la saturazione dei posti con le esigenze organizzative e didattiche degli atenei. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta, rilevando l'assenza di prova circa una effettiva possibilità di collegare gli elaborati ai candidati e di alterare la valutazione; le doglianze sono state giudicate ipotetiche e non riferite a una concreta fase del procedimento idonea a produrre favoritismi. Le censure sulla correzione, sulla collegialità, sui verbali, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, non adeguatamente provate o attinenti a valutazioni tecnico-discrezionali non macroscopicamente illogiche. Non sono stati ravvisati i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità, poiché la differenziazione temporanea tra università statali, università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta sorretta da ragioni organizzative e rientrante nella discrezionalità del legislatore delegato; è stato inoltre rilevato il difetto di interesse diretto dei ricorrenti rispetto a corsi e atenei diversi da quelli per i quali avevano concorso. È stata ritenuta non provata anche la carenza istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa. Il TAR ha tuttavia considerato controinteressati in senso sostanziale tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con termini perentori, prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato adempimento. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del Cineca e delle università, chiedendo chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti, con compensazione nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda di accertamento e condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in materia di notificazione per pubblici proclami e integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
legge n. 26 del 14 marzo 2025
Legge delega della riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina; il TAR ha escluso, in sede cautelare, che il decreto ministeriale impugnato se ne discosti illegittimamente.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Disciplina legislativa del nuovo accesso e del semestre filtro; il TAR ha ritenuto che il decreto attuativo abbia regolato le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei crediti senza alterare i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevede, secondo il provvedimento, il conseguimento della sufficienza nelle tre materie del semestre filtro secondo la disciplina originaria.
art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Individua i criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, condizionando il mantenimento dell'immatricolazione al loro recupero.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Destina i posti residuati dopo la chiusura della graduatoria a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza prevedere ulteriori scorrimenti.
art. 3 legge n. 264/1999
Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa degli atenei, considerando strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e all'accordo Stato-Regioni.
art. 76 Cost.
Richiamato con riferimento all'eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che l'applicazione graduale della riforma rientri nella discrezionalità del legislatore delegato.
art. 3 Cost.
Richiamato rispetto alla differenziazione temporanea tra atenei e corsi; il TAR l'ha ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitraria.
art. 34 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma il provvedimento rileva che la relativa violazione non è stata adeguatamente specificata.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione a imparzialità e buon andamento; il TAR non ha ravvisato una violazione sufficientemente specificata.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, la modifica sopravvenuta delle modalità di formazione della graduatoria non è necessariamente illegittima per violazione dell'autovincolo o della lex specialis quando non incide sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove, amplia le possibilità di collocamento dei candidati e preserva la priorità di coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dalle regole originarie.
- Il candidato che contesta la disciplina di una procedura selettiva deve indicare e dimostrare l'incidenza concreta del vizio sulla propria posizione e sulla possibilità di conseguire il bene della vita; non è sufficiente dedurre in via ipotetica che una diversa disciplina avrebbe consentito una diversa strategia di preparazione.
- Quando le censure hanno portata integralmente caducatoria della procedura selettiva, la domanda cautelare di ammissione individuale in soprannumero è incoerente con l'effetto demolitorio richiesto e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento della domanda principale.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove concorsuali richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione; una mera sequenza ipotetica di irregolarità formali, non collegata a una concreta fase di alterazione del risultato, non è sufficiente.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti di una graduatoria di accesso a un corso universitario può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del corso, purché il bilanciamento con l'obiettivo della copertura dei posti non sia arbitrario.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria, questi assumono la qualità di controinteressati in senso sostanziale; ove la notificazione ordinaria sia oggettivamente sommamente difficile per il loro numero, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, imponendo l'indicazione nominativa dei destinatari e specifici adempimenti di pubblicazione.
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