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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40873/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 18/02/2022 che aveva dichiarato inammissibile (de plano) la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore di Benhaddou nei confronti del Giudice dell'Udienza Preliminare del procedimento penale n. 5840/13 RGNR. La ricusazione si fondava sul presunto pregiudizio derivante dal fatto che il medesimo giudice aveva in precedenza presieduto una Corte d'Assise che aveva giudicato Hicham El Aatout per sequestro di persona e, nella relativa sentenza, aveva fatto riferimenti al traffico di stupefacenti e all'esistenza di un gruppo criminale; inoltre alcuni atti e intercettazioni del processo concluso con rito abbreviato erano stati versati nel fascicolo del procedimento davanti al GUP. Si censurava anche la mancata instaurazione del contraddittorio (art. 41 comma 3 c.p.p.) essendo stata la decisione resa inaudita altera parte.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano processuale ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte di Appello legittimamente ha deciso de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p. perché i motivi erano manifestamente infondati; il contrasto formale tra dispositivo (che riportava "rigetta l'istanza") e motivazione è da considerarsi un refuso e, nei provvedimenti camerali, conta il contenuto complessivo della motivazione. Sulla questione di merito la Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo: le funzioni giudiziali precedenti erano state svolte in un procedimento distinto, rispetto a persone e fatto diversi, per cui non sussiste l'ipotesi di incompatibilità prevista dagli artt. 34 e 37 c.p.p.; la mera parziale coincidenza di compendio probatorio non determina la ricusazione se non è intervenuta una valutazione di merito dello stesso giudice sullo stesso fatto e sul medesimo imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di decidere de plano quando i motivi sono manifestamente infondati o l'istanza è inammissibile; fuori da questi casi va instaurato il rito camerale (contraddittorio) ex art. 127 c.p.p. Nel caso la Corte ha legittimamente proceduto de plano essendo ritenuti i motivi manifestamente infondati.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola il rito camerale (instaurazione del contraddittorio) che non è obbligatorio quando l'istanza è dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 41 comma 1.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Individua le cause tassative di ricusazione; il ricorrente aveva richiamato tale disposizione in connessione con le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 36 e 34.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Rilevante per le ipotesi di incompatibilità connesse a funzioni giudiziarie svolte precedentemente; la corte ha ritenuto che la situazione descritta non rientrasse nei casi di incompatibilità.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Elenca le ipotesi specifiche di incompatibilità del giudice; la Corte ha precisato che esse servono a evitare una "prevenzione" derivante dall'avere svolto funzioni nel medesimo procedimento, circostanza non sussistente qui.

  • art. 44 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza; tuttavia la sua applicazione è rimessa a discrezionalità del giudice, che può anche non irrogarla.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; l'istituto della ricusazione mira a preservare la terzietà e l'imparzialità del giudice ai fini di questo principio.

Massime di principio

  • La ricusazione deve fondarsi su cause tassative previste dagli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.; non è ammessa una estensione analogica delle ipotesi di incompatibilità.
  • Il fatto che il giudice abbia già giudicato in un procedimento diverso non determina automaticamente l'incompatibilità: è necessario che si tratti dello stesso procedimento, dello stesso fatto o che il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sullo stesso oggetto e nei confronti dello stesso imputato.
  • La mera coincidenza o sovrapposizione parziale di elementi probatori tra due procedimenti non è sufficiente a fondare la ricusazione se non si dimostra che il giudice si è già pronunciato sul medesimo fatto e sul medesimo imputato.
  • Quando i motivi di ricusazione sono manifestamente infondati la Corte può decidere de plano senza instaurare il contraddittorio (art. 41 c.p.p.); eventuali refusi nel dispositivo non invalidano il provvedimento camerale se la motivazione mostra chiaramente la volontà del giudice.
  • La decisione di non irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 è discrezionale e non contraddice la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Per proporre ricusazioni efficaci è necessario articolare specificamente come e in quale misura le precedenti funzioni del giudice abbiano determinato una "prevenzione" sulla stessa vicenda giudiziaria o sullo stesso imputato.

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