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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13737 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1996, con cui era stato contestato alla contribuente un maggior reddito di partecipazione derivante dalla società di persone. L'Agenzia ha denunciato la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che, trattandosi di accertamento unitario riguardante una società di persone e i suoi soci, dovevano partecipare al giudizio la società e tutti i soci, in quanto litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto nullo l'intero processo perché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione della società e degli altri soci, che dovevano essere chiamati a partecipare mediante integrazione del contraddittorio. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata, con conseguente travolgimento anche della sentenza di primo grado, e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per la celebrazione di un nuovo giudizio con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    L'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone comporta l'imputazione automatica dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro percezione.

    Il reddito accertato in capo a una società di persone si riflette automaticamente sulle posizioni fiscali dei soci. Per questo, le questioni relative agli elementi comuni dell'accertamento devono essere trattate unitariamente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.

    Quando società e soci sono litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare la partecipazione al processo di tutti i soggetti coinvolti, salvo eventuale riunione dei giudizi connessi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    La disposizione è richiamata quale possibile strumento di riunione dei procedimenti connessi, in alternativa o coordinamento con l'integrazione del contraddittorio.

  • Art. 101 c.p.c.

    La mancata partecipazione al processo di tutti i litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio e determina la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio costituzionale del giusto processo richiede che il contraddittorio sia garantito nei confronti di tutti i soggetti direttamente interessati dalla decisione.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008

    L'accertamento relativo a società di persone e soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo questioni personali.

    La controversia sugli elementi comuni dell'accertamento non può essere decisa separatamente nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti interessati; il giudizio deve svolgersi unitariamente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a una società di persone, l'accertamento del reddito societario e la sua imputazione ai soci formano normalmente un'unica controversia.
  • Se viene impugnato un accertamento che incide sia sulla società sia sui soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di uno specifico soggetto.
  • Il giudice non può decidere la controversia soltanto nei confronti del socio che ha presentato ricorso: deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari.
  • La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità dell'intero processo e delle sentenze emesse nei precedenti gradi, con rinvio al giudice competente per una nuova trattazione.
  • In presenza di questo vizio processuale, il giudice può rilevare la nullità anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio.
  • La decisione non stabilisce definitivamente se l'accertamento fiscale fosse fondato o meno: la causa deve essere nuovamente esaminata dopo la corretta partecipazione di tutti i soggetti interessati.

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