Cassazione Penale, Sentenza n. 21521/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 05/02/2025 che, in sede di riesame, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero avverso il precedente provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di carcere. Con unico motivo per cassazione il difensore denunciava violazione di norme processuali e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 192, 274, lett. c) e 275, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione: le condotte rilevate (incontro del 03/03/2023 con la moglie di un esponente dell'associazione, numerose ricariche PostePay a favore di Alberto Viola nel 2023, percezione di redditi da società nel 2022) sarebbero non riconducibili al Di Felice o giustificate da rapporti commerciali e da atti leciti (prestito, vendita auto), mentre i documenti prodotti sull'apertura partita IVA e su attività lavorativa dimostrerebbero un reale cambiamento di vita e la perdita della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruità logica e della correttezza giuridica della motivazione, escludendo il riesame del merito e la rivalutazione delle stesse circostanze già apprezzate dal giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione: ruolo significativo del ricorrente nel sodalizio, contatti continuativi con esponenti apicali, incontro del 03/03/2023 con la partecipazione di terzi, consistenza e ripetizione (91 ricariche in un anno per quasi 60.000 euro) delle operazioni verso Viola compatibili con attività di riciclaggio, apertura della partita IVA successiva agli eventi processuali rilevanti e documentazione sulle attività lavorative giudicata generica e insufficiente a dimostrare la sopravvenuta fonte di sostentamento lecita. Pur ritenendo non superata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati aggravati ex art. 416-bis, il Tribunale aveva correttamente optato per la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con divieto di comunicare e controllo elettronico. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000 euro.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) e c))
Limiti del sindacato in Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: la Corte verifica la congruità logica e la conformità a principi di diritto, non potendo rivedere il merito o ri-ponderare le prove
art. 192 c.p.p.
Norma relativa agli estremi della motivazione e alla necessità di indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione; richiamata nell'ambito del vizio di motivazione denunciato
art. 274 c.p.p. (lett. c))
Prescrive i requisiti della motivazione dell'ordinanza che dispone misure cautelari; richiamata nel quadro delle censure sulla motivazione
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati aggravati ex art. 416-bis, che può essere superata solo con adeguata prova contraria; nel caso la Corte ha ritenuto non superata la presunzione
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'associazione mafiosa e le aggravanti collegate; la presenza di tale ipotesi rafforza la presunzione cautelare prevista dall'art. 275 c.p.p. comma 3
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per condanna al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato a verificare la logica e la correttezza giuridica della motivazione; non è ammessa una riconsiderazione del merito o una rivalutazione delle prove già valutate dal giudice di merito.
- Il fatto che gli eventi contestati siano temporaneamente lontani non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se emergono elementi successivi che testimoniano rapporti continui o comportamenti connessi all'attività del sodalizio.
- Operazioni ripetute e consistenti (es. numerose ricariche per importi rilevanti) possono essere valutate come indici compatibili con attività di riciclaggio e rafforzare l'affermazione del pericolo di reiterazione.
- La mera apertura di una partita IVA o la produzione di documentazione generica non sono necessariamente sufficienti a dimostrare un concreto e stabile mutamento di vita che superi la presunzione di pericolosità; è richiesta documentazione dettagliata e probante sulla concreta fonte di reddito lecita.
- Quando il giudice ritiene sussistenti esigenze cautelari, deve comunque preferire la misura meno afflittiva adeguata a garantire la tutela della collettività e l'andamento del processo: la proporzionalità della misura resta principio guida.
- Ricorsi per cassazione che ripropongono in termini generici valutazioni già esaminate dal giudice del merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; le censure devono configurare vizi specifici di motivazione o violazioni di norme per essere ricevibili.
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