Cassazione Civile, Ordinanza n. 23046/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
Una società agricola otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi PAC non liquidati perché trattenuti in compensazione con crediti vantati dalla Regione a titolo di prelievo supplementare sulle quote latte. La Regione proponeva opposizione deducendo la correttezza della compensazione e la mancata prova, da parte della società, della contestazione dei propri debiti iscritti nel registro nazionale. Il tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ma la corte d’appello riformava la decisione ritenendo che il controcredito regionale non fosse certo, poiché la sola iscrizione nel registro non bastava a dimostrare in modo definitivo il debito, e che, in presenza di contestazioni non pretestuose sul quantum e sull’an della debenza, incombeva sull’ente pubblico la prova della certezza e congruità del controcredito. La Regione ricorreva per cassazione con due motivi: 1) denunciava violazione della disciplina eurounitaria e nazionale sulle quote latte, sostenendo che la compensazione operata non era una compensazione giudiziale soggetta ai limiti dell’art. 1243 c.c., ma una compensazione impropria connaturata al sistema PAC e che l’iscrizione nel registro nazionale rendeva il credito sufficiente ai fini del recupero; 2) contestava l’affermazione secondo cui la mera iscrizione non bastasse e sosteneva che spettasse alla società provare eventuali sospensioni, accertamenti negativi o giudizi pendenti sul proprio debito, oltre a dedurre che parte della somma indicata in monitorio riguardava debiti diversi dalle quote latte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, affermando che, nei rapporti tra crediti PAC dell’agricoltore e debiti per prelievo supplementare quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica purché il controcredito sia certo e liquido; la verifica della certezza del credito iscritto nel registro nazionale è un accertamento di merito, insindacabile in cassazione. Nel caso concreto la corte territoriale aveva motivatamente ritenuto sufficientemente contestata la debenza del controcredito, anche alla luce delle risultanze del procedimento penale richiamato, sicché la Regione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che il credito opposto fosse incontestato o non più contestabile. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza sulla parziale eterogeneità delle somme portate in compensazione, perché non risultava devoluta in appello. La Regione è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1241 c.c.
Richiamato come base generale della compensazione, ma il fenomeno della compensazione impropria tra aiuti PAC e prelievi latte è ritenuto compatibile con la disciplina codicistica in quanto effetto diretto del sistema europeo e non compensazione in senso stretto.
art. 1243 c.c.
La compensazione legale e giudiziale richiedono la certezza del controcredito; la Corte precisa tuttavia che, nei rapporti PAC/quote latte, opera una compensazione impropria che richiede comunque un credito certo e liquido, accertato in fatto dal giudice di merito.
art. 1246 c.c.
Non ostacola la compensazione impropria, che opera come mero accertamento contabile del dare e avere nell’ambito di un unico rapporto PAC.
art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. 182 del 2005, conv. con modif. in l. n. 231 del 2005
La previsione di impignorabilità delle somme dovute in attuazione di disposizioni comunitarie non si applica al recupero di pagamenti indebiti da parte degli organismi pagatori.
art. 8 ter, commi 1, 4 e 5, d.l. n. 5 del 2009, conv. con modif. in l. n. 33 del 2009
Il rapporto giuridico tra produttore agricolo e Unione Europea nell’ambito PAC è unico; l’iscrizione del debito nel Registro nazionale equivale all’iscrizione a ruolo ai fini del recupero; gli organismi pagatori verificano il Registro e recuperano i corrispondenti importi ai fini dell’estinzione del debito.
art. 8 quinquies, comma 2, d.l. n. 5 del 2009, conv. con modif. in l. n. 33 del 2009
AGEA intima il pagamento delle somme esigibili e sono esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
art. 11 Regolamento (CE) n. 1663/1995
Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina eurounitaria sul recupero dei crediti connessi alle quote latte.
art. 17 Regolamento (CE) n. 595/2004
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché il prelievo sia correttamente imposto e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento.
art. 34 Regolamento (CE) n. 1290/2005
La Corte lo richiama a sostegno del fatto che la compensazione tra aiuti e prelievi è una misura funzionale al recupero nel sistema PAC.
Massime di principio
- Nei rapporti tra crediti PAC dell’agricoltore e debiti per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, perché si tratta di un mero accertamento contabile del dare e avere nell’ambito di un rapporto unitario regolato anche dal diritto dell’Unione.
- La compensazione impropria richiede comunque che il controcredito sia certo e liquido; la verifica della sua esistenza e della sua contestazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- L’iscrizione del debito nel Registro nazionale dei debiti non equivale automaticamente a prova definitiva e incontestabile del credito: la contestazione giudiziale del debitore può imporre l’accertamento della certezza del controcredito in concreto.
- La disciplina nazionale deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione, evitando letture che ostacolino l’effettivo recupero dei prelievi dovuti e il funzionamento del sistema PAC.
- In cassazione non sono esaminabili censure nuove o non devolute nei precedenti gradi di merito, come la deduzione dell’eterogeneità di una parte delle somme compensate quando non risulti specificamente oggetto di appello.
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