Tribunale, Ordinanza T-646/20
Order of the President of the General Court of 13 November 2020. — NG and Others v European Parliament and Council of the European Union. — Application for interim measures – Regulation (EC) No 561/2006 – Absence of direct or individual concern – Inadmissibility of the main action – Inadmissibility. — Case T-646/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del regolamento (UE) 2020/1054 proposta da autisti, imprese di trasporto e da un’associazione rumena del settore. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorso principale di annullamento appariva, prima facie, manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il regolamento impugnato, adottato con procedura legislativa ordinaria, è stato qualificato come atto legislativo e non come atto regolamentare; inoltre i ricorrenti non risultavano individualmente interessati.
Inammissibilità di un’istanza cautelare contro il regolamento (UE) 2020/1054 per manifesta inammissibilità del ricorso principale, in difetto di interesse e legittimazione ad agire dei ricorrenti.
La questione giuridica
Se i ricorrenti, autisti, imprese di trasporto e associazione di categoria rumeni, fossero legittimati a proporre un ricorso di annullamento contro il regolamento (UE) 2020/1054, in quanto direttamente e individualmente interessati, e se, in mancanza di tale legittimazione, fosse ammissibile la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE.
Principio di diritto
La domanda cautelare proposta avverso un atto dell’Unione è inammissibile quando, in via prima facie, il ricorso principale di annullamento appare manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Un regolamento adottato mediante procedura legislativa ordinaria è un atto legislativo e non un atto regolamentare ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; pertanto, un operatore economico può impugnarlo solo se dimostra di esserne direttamente e individualmente interessato. Nel caso di specie, le nuove regole sui periodi di riposo e sul rientro periodico non distinguevano i ricorrenti da una categoria aperta e generale di operatori del settore, né l’associazione ricorrente aveva dimostrato una propria posizione autonoma o un titolo speciale di legittimazione. Di conseguenza, l’istanza di sospensione è stata respinta per inammissibilità e le spese sono state riservate.
Norme richiamate
- articoli 278, 279, 256, paragrafo 1, 263, quarto comma, 288 e 289 TFUE
- articolo 91 TFUE
- articolo 294 TFUE
- regolamento (CE) n. 561/2006
- regolamento (UE) 2020/1054
- regolamento (UE) n. 165/2014
- articoli 156 e 157 del regolamento di procedura del Tribunale
Inammissibilità dell’istanza cautelare contro il regolamento (UE) 2020/1054
La pronuncia riguarda un procedimento cautelare dinanzi al Presidente del Tribunale dell’Unione europea, proposto da autisti professionali, imprese di trasporto e da un’associazione di categoria rumeni contro il regolamento (UE) 2020/1054, recante modifiche alla disciplina sui tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada.
Fatti e procedimento principale
I primi 13 ricorrenti erano conducenti professionali impiegati nel trasporto internazionale di merci a lunga percorrenza, residenti in Romania. I ricorrenti dal 14º al 17º erano imprese di trasporto stabilite in Romania, con centri operativi nello stesso Stato membro. L’ultimo ricorrente era l’Unione nazionale degli autotrasportatori rumeni. I ricorrenti avevano già proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento contestato e, separatamente, avevano chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e degli articoli 156 e 157 del regolamento di procedura.
Contenuto del regolamento contestato
Il regolamento (UE) 2020/1054 ha modificato il regolamento (CE) n. 561/2006 introducendo, tra l’altro:
- il divieto di effettuare i periodi di riposo settimanale regolari in cabina;
- l’obbligo di fruire di tali riposi in alloggi adeguati, con costi a carico del datore di lavoro;
- l’obbligo per le imprese di organizzare il lavoro in modo da consentire al conducente di rientrare, entro ogni periodo di quattro settimane, al centro operativo del datore di lavoro o al luogo di residenza, per svolgere almeno un riposo settimanale regolare o un riposo compensativo superiore a 45 ore.
Quadro giuridico richiamato
Il Presidente del Tribunale ricorda che, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la sospensione dell’esecuzione di un atto è eccezionale, poiché gli atti dell’Unione godono di una presunzione di legittimità. L’istanza cautelare richiede, in linea di principio, fumus boni iuris e urgenza, oltre, se del caso, il bilanciamento degli interessi. Tuttavia, poiché l’istanza cautelare presuppone che il ricorso principale sia proponibile, il giudice può esaminarne l’ammissibilità e respingere la domanda se il ricorso appare manifestamente inammissibile.
Ammissibilità del ricorso principale e legittimazione ad agire
Il punto centrale della motivazione riguarda l’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il Tribunale osserva che i ricorrenti non erano destinatari del regolamento. Esclude inoltre che si trattasse di un "atto regolamentare" ai fini di tale disposizione, perché il regolamento era stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria, sulla base dell’articolo 91 TFUE; quindi era un atto legislativo.
Di conseguenza, i ricorrenti potevano impugnare il regolamento solo dimostrando di esserne direttamente e individualmente interessati. Il Tribunale applica i criteri consolidati della giurisprudenza, richiamando in particolare la formula Plaumann e i successivi arresti relativi alle categorie chiuse di operatori economici.
Mancanza di interesse individuale dei ricorrenti
Il Presidente del Tribunale rileva che il regolamento si applica in modo generale e astratto a tutti gli operatori del settore interessato, con criteri oggettivi relativi ai tipi di trasporto e ai veicoli impiegati. I primi 17 ricorrenti erano incisi dall’atto solo in quanto autisti o imprese che operano nel trasporto internazionale di merci, cioè in base a una situazione comune a una categoria aperta di soggetti.
Le allegazioni secondo cui i ricorrenti, in quanto stabiliti in Romania e localizzati in una regione periferica dell’Unione, sarebbero stati colpiti in misura maggiore rispetto ad altri operatori non bastano a dimostrare un interesse individuale. Tali circostanze non li differenziano in modo specifico dai concorrenti diretti, né consentono di considerarli parte di una classe limitata di operatori. Mancava inoltre qualsiasi elemento idoneo a distinguere i ricorrenti in modo peculiare rispetto agli altri destinatari potenziali della disciplina.
Posizione dell’associazione ricorrente
Quanto all’Unione nazionale degli autotrasportatori rumeni, il Tribunale ricorda che un’associazione che tutela interessi collettivi può agire in annullamento solo in tre ipotesi: quando ciò è espressamente previsto da una norma, quando i suoi membri hanno legittimazione attiva individuale, oppure quando l’associazione dimostra un interesse proprio. Nel caso di specie, l’associazione non aveva dedotto alcuno di questi titoli di legittimazione in modo utile.
Decisione
Poiché i ricorrenti non avevano dimostrato che il ricorso principale non fosse, prima facie, manifestamente inammissibile, l’istanza cautelare è stata dichiarata inammissibile e respinta. Le spese sono state riservate.
Principio affermato
La decisione conferma che, in sede cautelare, il giudice può respingere la richiesta di sospensione quando il ricorso principale appare manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Inoltre ribadisce che un regolamento adottato con procedura legislativa ordinaria non è un atto regolamentare ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; per impugnarlo occorre dunque provare una diretta e individuale incidenza, non desumibile dalla sola appartenenza a un settore economico o da un aggravio economico generalizzato.
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