Cassazione Civile, Sentenza n. 34893/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento relativo a impugnazioni di avvisi di rettifica e liquidazione d'imposta su un terreno venduto a Edil Pomezia. La Corte di Cassazione aveva precedentemente dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere perché, secondo la documentazione acquisita, la posizione debitoria (dell'acquirente Edil Pomezia) si era estinta mediante compensazioni indicate dagli estratti conto dell'agente della riscossione. Edil Pomezia ha proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto e sostenendo che le compensazioni erano state operate in pendenza del giudizio al solo fine di evitare esecuzioni e che quindi sussisteva interesse a proseguire il giudizio per ottenere il rimborso; richiamava gli artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c. Tuttavia il ricorso per revocazione è stato rinunciato dalla ricorrente e l'Avvocatura dello Stato ha aderito alla declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per la rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia al ricorso, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e deve essere interpretata restrittivamente. Non è stata invece decisa nel merito la questione della revocazione per errore di fatto a causa della rinuncia.
Norme richiamate
art. 1292 cod. civ.
La Corte ha ritenuto che l'estinzione del debito mediante compensazioni nei confronti della debitrice principale comporti la cessazione della materia del contendere anche con riferimento alla posizione delle coobbligate venditrici, ai sensi dell'art. 1292 c.c.
artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente come titolo per la revocazione per errore di fatto; tali norme disciplinano la revocazione per sopravvenienza di fatti o per errori di fatto, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per segnalare che l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo per partecipare all'udienza, ai sensi della norma che consente la partecipazione limitata dell'interessato.
art. 378 cod. proc. civ.
La memoria ex art. 378 c.p.c. (con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere) è stata uno degli atti di causa valutati: la presenza o meno di tale memoria e le conclusioni del P.M. hanno rilevanza processuale nel determinare la posizione delle parti sul punto della cessazione della materia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma (contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente) in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando il principio di stretta interpretazione della misura sanzionatoria e la giurisprudenza consolidata.
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175 (giurisprudenza citata)
Precedente richiamato dalla Corte per confermare l'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la disposizione non si applica alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- L'estinzione del debito tributario mediante compensazioni, debitamente documentata, può determinare la cessazione della materia del contendere anche con riguardo ai coobbligati solidali, incidendo sull'interesse ad agire dei medesimi.
- La revocazione per errore di fatto (artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c.) richiede prova evidente del fatto nuovo o dell'errore; se il ricorrente rinuncia al ricorso per revocazione, il giudizio si estingue senza che la Corte entri nel merito della fondatezza delle allegazioni.
- La rinuncia al ricorso per cassazione o alla successiva impugnazione comporta generalmente l'estinzione del processo; le spese possono essere compensate se le parti o il controricorrente vi aderiscono.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non si applica in caso di rinuncia al ricorso: la norma è di interpretazione restrittiva e si applica ai soli casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
- Se un soggetto sostiene di avere interesse a proseguire il giudizio per ottenere rimborso nonostante pagamenti effettuati in pendenza per evitare azioni esecutive, è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato che il pagamento non ha estinto il proprio diritto soggettivo o che la compensazione non ha efficacia estintiva nei suoi confronti.
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