Sentenza del 21/04/2021 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione - Cartella di pagamento - Competenza territoriale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impatto della competenza territoriale: il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento perché emessa/escussa da un agente per la riscossione non competente territorialmente rispetto al domicilio fiscale e all'ambito territoriale previsto dalla normativa sui ruoli
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabili gli artt. 31 DPR 600/73, 12 e 46 DPR 602/73 anche dopo la soppressione di Equitalia e il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (art. 1 c.3 D.L. 193/2016 conv. L.225/2016). Ne consegue che la cartella o l'atto di riscossione emanato da un agente non competente territorialmente è da considerarsi nullo; pertanto il ricorso del contribuente è accolto nella parte relativa alla incompetenza territoriale dell'ente emittente
Norme richiamate
art. 31 D.P.R. 600/1973
Stabilisce che la competenza territoriale dell'Ufficio finanziario si determina in relazione al domicilio fiscale del contribuente
art. 12 D.P.R. 602/1973
Prevede la formazione dei ruoli da parte dell'Ufficio accertatore in modo distinto per ciascun ambito territoriale di competenza dei concessionari alla riscossione
art. 46 D.P.R. 602/1973
Dispone che il ruolo debba essere consegnato al concessionario competente nell'ambito territoriale dove si deve procedere, implicando che l'agente che agisce fuori da tale ambito è privo di competenza
art. 1 c.3 D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016
Conferma che le regole di competenza territoriale restano applicabili anche dopo la soppressione di Gruppo Equitalia e l'attribuzione delle funzioni ad Agenzia delle Entrate - Riscossione
Massime di principio
- La competenza territoriale si valuta in base al domicilio fiscale del contribuente: verificare sempre che l'ufficio che ha formato il ruolo e il concessionario che ha ricevuto il ruolo fossero competenti per quel domicilio
- La formazione del ruolo deve essere distinta per ciascun ambito territoriale: un ruolo formato per un ambito e consegnato a un concessionario diverso può causare nullità degli atti emessi
- La soppressione di Equitalia e il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno modificato i criteri di competenza territoriale: i meccanismi precedenti restano operativi
- Se l'atto di riscossione è stato emesso o notificato da un agente non competente territorialmente, l'atto è impugnabile per nullità e il contribuente ha buone possibilità di successo
- In caso di dubbio sulla competenza, il contribuente dovrebbe richiedere alla parte resistente la prova documentale della corretta formazione del ruolo e della consegna al concessionario competente; l'onere di dimostrare la regolarità spetta all'amministrazione
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