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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10907/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di crediti che una società di factoring assumeva di aver acquistato da una clinica nei confronti di un'azienda sanitaria locale, chiedendo in giudizio la condanna dell'ASL, in via alternativa o solidale con la clinica, al pagamento di circa 1,8 milioni di euro. Il tribunale rigettava le domande: riteneva che la cessione riguardasse anche crediti futuri per gli anni 2007-2010 ma che, per parte di essi, mancassero i presupposti di validità ed efficacia; evidenziava inoltre il superamento del tetto di spesa e l'insufficienza della prova dei crediti, oltre a escludere l'opponibilità alla clinica dei documenti contabili dell'ASL e a rilevare che, al più, sarebbe stata ipotizzabile una restituzione degli anticipi del factor, non però allegata né provata. La corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile perché proposto anche dalla clinica, che era risultata vittoriosa in primo grado. In cassazione la clinica deduceva tre censure: violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sull'interesse ad agire, sostenendo che la sentenza di primo grado aveva comunque contenuto accertamenti autonomi sull'inesistenza del credito della cedente e sull'inefficacia della cessione, con conseguente giudicato esteso ai presupposti logici della decisione; violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che, essendo la cessione pro solvendo, il giudicato di rigetto avrebbe comportato obblighi restitutori della cedente verso il factor; violazione dell'art. 346 c.p.c., assumendo che nelle memorie di emenda fosse stata contestata la dedotta regressione tariffaria e il superamento del tetto di spesa, nonostante il mancato deposito dei documenti da parte dell'ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto della decisione di primo grado e che, comunque, il tribunale aveva semplicemente rigettato le domande del cessionario contro ASL e clinica, senza pronunciarsi su domande trasversali tra cedente e cessionario, mai proposte. Di conseguenza, il giudicato si estende solo alla statuizione resa sulla domanda effettivamente decisa, non a questioni e rapporti non oggetto di autonoma domanda. Per le stesse ragioni sono stati ritenuti inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: la natura pro solvendo della cessione non poteva fondare una soccombenza giuridicamente inesistente della clinica; la contestazione in appello della regressione tariffaria e del tetto di spesa non equivaleva alla proposizione di una domanda di accertamento con efficacia di giudicato nei rapporti interni tra cedente e cessionario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    l'efficacia del giudicato si estende alla statuizione pronunciata sulla domanda effettivamente decisa e ai suoi antecedenti logico-giuridici necessari, ma non copre questioni o rapporti non oggetto di autonoma domanda e non scrutinati dal giudice.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire non può fondare una soccombenza o una pretesa restitutoria in assenza di una domanda trasversale o di una statuizione che abbia regolato quel rapporto tra le parti interessate.

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione di contestazioni o difese non equivale alla formulazione di una domanda nuova o trasversale idonea a produrre giudicato nei rapporti interni tra le parti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con un orientamento giurisprudenziale consolidato o con la corretta ricostruzione della decisione impugnata.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione impugnata, con indicazione degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale si forma sulla statuizione resa sulla domanda concretamente proposta e decisa, non su accertamenti incidentali o su rapporti tra altre parti che non siano stati oggetto di autonoma domanda.
  • La natura pro solvendo della cessione non consente, di per sé, di configurare una soccombenza del cedente se il giudice non abbia pronunciato su una domanda di accertamento o restituzione nei rapporti interni tra cedente e cessionario.
  • La contestazione di un fatto costitutivo o di un'eccezione in sede di merito non equivale alla proposizione di una domanda trasversale idonea a produrre un autonomo giudicato nei rapporti tra le parti.
  • In cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non ricostruisce compiutamente il decisum e i documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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