Cassazione Civile, Sentenza n. 29008/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Walter Soldati, danneggiato in incidente stradale, cedette parzialmente il credito di risarcimento ad AC Soluzioni Srl (per il corrispettivo del noleggio di un'auto). Verti corrispose solo parte della somma dovuta; AC Soluzioni agì davanti al Giudice di Pace per ottenere €648,00. Il Giudice di Pace rigettò la domanda ritenendo che si trattasse di un illecito "frazionamento" del credito (cioè più azioni per un unico credito). AC Soluzioni propose appello sostenendo invece che si trattava di una legittima cessione parziale del credito. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'appello perché la decisione del Giudice di Pace, essendo in causa di valore inferiore a €1.100, era stata resa "secondo equità" ai sensi dell'art. 113 c.p.c. e quindi non appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., salvo che l'appellante indichi, tempestivamente, la violazione di principi regolatori della materia; il Tribunale ritenne che l'indicazione di tali principi fosse stata formulata tardivamente (solo nella comparsa conclusionale). AC Soluzioni ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 339 c.p.c. e sostenendo di avere invece specificamente indicato i principi regolatori sin dall'atto di citazione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata autosufficienza: ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che l'individuazione dei "principi regolatori" fosse contenuta già nell'atto di appello (e non solo nella comparsa conclusionale), né abbia efficacemente contestato la motivazione che aveva fondato l'inammissibilità. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (€800,00 oltre €200,00 di spese generali). La Corte ha altresì fatto riferimento agli adempimenti procedurali relativi alla trattazione del ricorso (art. 380-bis c.p.c., rimessione tra sezioni, trattazione ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis d.l. n.137/2020 conv. l.176/2020) e ha menzionato l'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 in ordine alle conseguenze del dispositivo.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
decisione del Giudice di pace resa secondo equità
Quando il valore della controversia è inferiore a €1.100 il Giudice di Pace può decidere secondo equità (art. 113 c.p.c.), ossia fuori dalle rigide regole probatorie e di diritto comune; ciò comporta specifiche limitazioni all'impugnazione.
art. 339 c.p.c.
decisione secondo equità non appellabile, salvo violazione di principi regolatori della materia
Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità non sono appellabili, salvo che l'appellante indichi nei motivi di impugnazione la violazione di principi regolatori della materia; tale indicazione deve essere tempestiva e contenuta negli atti di impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata in ordine alla trattazione del ricorso in Corte di Cassazione; regola la decisione in camera di consiglio su determinati ricorsi.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 conv. l. n.176/2020
Disposizione normativa emergenziale/organizzativa che ha consentito specifiche modalità di trattazione dei ricorsi (es. decisione in assenza di discussione orale) durante il periodo di vigenza.
art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002
Richiamata in relazione all'effetto del dispositivo della sentenza su eventuali pagamenti o ritenute da parte dell'amministrazione; la Corte dà atto che il tenore del dispositivo può giustificare il pagamento, se dovuto, nella misura stabilita dalla legge.
Massime di principio
- Se la controversia davanti al Giudice di Pace ha valore inferiore a €1.100 e la decisione è resa "secondo equità" (art. 113 c.p.c.), l'appello ordinario è in genere precluso (art. 339 c.p.c.); l'appellante può tuttavia impugnare se indica chiaramente e tempestivamente la violazione di principi regolatori della materia.
- La qualificazione giuridica dell'operazione tra cessione parziale del credito e 'frazionamento illecito' è decisiva: la cessione parziale è in sé ammissibile, ma va provata e distinta processualmente dall'ipotesi di artificioso frazionamento del credito (più azioni per lo stesso diritto).
- In giudizio d'appello (e, a maggior ragione, in cassazione) è essenziale dimostrare con documentazione e riferimenti processuali che i motivi di impugnazione che si invocano erano effettivamente contenuti e formulati negli atti introduttivi dell'impugnazione e non solo nelle conclusionali tardive.
- Quando si contesta l'inammissibilità dell'appello per ragioni formali legate alla decisione secondo equità, bisogna articolare fin dall'atto di appello la specifica violazione di principi regolatori, con chiara indicazione normativa e motivazionale, per evitare la declaratoria di inammissibilità.
- In casi di cessione di crediti per servizi (es. noleggio auto), documentare la titolarità del credito ceduto, l'entità e la data della cessione è fondamentale per evitare che la controparte deduca frazionamento o abuso del diritto di agire.
- La corretta valutazione del valore della controversia (per determinare la competenza e la possibilità di decidere secondo equità) deve essere esplicitata e sostenuta sin dal primo grado per impedire argomentazioni successive che neghino il diritto di impugnazione.
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