Ordinanza n. 746/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, notificato nel gennaio 2024 e definitivamente confermato nel novembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore da un datore di lavoro. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dichiarato di avere riaperto il procedimento, sulla base di una diversa valutazione degli elementi circostanziali posti a fondamento del precedente diniego e di un nuovo parere favorevole della Questura, pervenuto nel gennaio 2026. La Prefettura ha precisato che doveva essere nuovamente acquisito il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ha chiesto, per tale ragione, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non risultava formalmente ritirato il diniego del novembre 2025 né risultava accolta l'istanza cui esso si riferiva. È stato inoltre rilevato il mancato versamento del contributo unificato, circostanza potenzialmente indicativa della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto adempimenti interlocutori. Ha assegnato alla parte ricorrente termine fino al 30 giugno 2026 per dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito, anche considerando il mancato versamento del contributo unificato. Ha assegnato all'Amministrazione il medesimo termine per produrre l'eventuale documentazione attestante il formale ritiro del provvedimento impugnato. Il giudice ha precisato che dal comportamento delle parti potrà trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. L'ulteriore trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
dal comportamento delle parti il giudice trarrà argomenti di prova
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.
Massime di principio
- La riapertura del procedimento amministrativo non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il precedente diniego, quando l'Amministrazione non abbia formalmente ritirato l'atto impugnato né abbia definito favorevolmente l'istanza cui esso si riferisce.
- In presenza di una richiesta di improcedibilità fondata sulla riapertura del procedimento, il giudice può acquisire la documentazione attestante il formale ritiro del provvedimento impugnato e chiedere al ricorrente di precisare l'eventuale persistenza dell'interesse alla decisione.
- Il mancato versamento del contributo unificato può costituire, insieme agli altri elementi del caso concreto, un indice della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, senza comportarne automaticamente la declaratoria.
- Ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale delle parti può essere utilizzato dal giudice quale fonte di argomenti di prova.
Come è indicizzato
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