Sentenza n. 3682/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto della Questura di Milano n. -OMISSIS- del 31/01/2025, recante il rigetto della domanda presentata dalla ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno n.-OMISSIS-rilasciato per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Milano di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio e iscritta a corsi universitari presso il Politecnico di Milano, dopo avere completato gli esami previsti ha chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo trovato un impiego presso una struttura alberghiera. La Questura ha respinto l’istanza ritenendo necessaria la produzione del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione relativo alla disponibilità di una quota di ingresso, oppure del contratto di soggiorno sottoscritto in Prefettura. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990, 5, comma 5, e 6 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che la novella del 2023 ha consentito la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro al di fuori delle quote di ingresso, sicché non era più necessario il nulla osta attestante la disponibilità della quota. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere; la Questura non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando la manifesta fondatezza del ricorso. Ha ricostruito l’evoluzione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998: nella formulazione originaria la conversione del permesso per studio era prevista nell’ambito delle quote stabilite dall’art. 3, comma 4; l’art. 3, comma 2, d.l. 20/2023 ha aggiunto la possibilità di conversione “al di fuori delle quote”, mentre l’art. 24, comma 5, d.l. 75/2023 ha soppresso dal testo il riferimento alle quote e alle relative modalità regolamentari. Poiché la disciplina novellata era vigente sia alla data della domanda, presentata il 3 maggio 2023, sia alla data del diniego, 31 gennaio 2025, la Questura non poteva subordinare la conversione alla produzione del nulla osta relativo alla disponibilità della quota. Il diniego è quindi illegittimo perché fondato sull’applicazione della precedente disciplina, ormai superata. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato può avvenire al di fuori delle quote di ingresso; il precedente riferimento alle quote non può più fondare il diniego.
art. 3, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
dopo le parole: «può essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,»
La novella ha introdotto la convertibilità del permesso per studio in permesso per lavoro al di fuori del meccanismo delle quote.
art. 24, comma 5, d.l. 75/2023
le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse
La disposizione ha armonizzato il testo dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, eliminando il riferimento ormai superato alle quote e alle modalità regolamentari.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, integro il contraddittorio, il ricorso risulti manifestamente fondato.
Massime di principio
- A seguito della modifica dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998 introdotta dall’art. 3, comma 2, d.l. 20/2023 e armonizzata dall’art. 24, comma 5, d.l. 75/2023, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato può essere richiesta al di fuori delle quote di ingresso previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998.
- È illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio fondato sulla mancata produzione del nulla osta attestante la disponibilità di una quota di ingresso, quando la domanda e il provvedimento sono successivi all’entrata in vigore della disciplina del 2023 che ha escluso la conversione dal meccanismo delle quote.
- L’amministrazione deve applicare, al momento della decisione, la disciplina vigente della conversione del permesso di soggiorno e non può fondare il diniego su una disposizione impeditiva già superata dalla novella legislativa.
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