Cassazione Penale, Sentenza n. 44096/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare di Gorizia (07/05/2024) che aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p., ritenendo nulla la richiesta di rinvio a giudizio formulata il 15/12/2023 in relazione a un reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, sul presupposto che alla data del fatto (06/06/2022) fosse ancora vigente un limite edittale più favorevole rispetto a quello applicabile. Il Procuratore contestava la restituzione perché, secondo il ricorrente, la richiesta di rinvio era stata presentata dopo l'entrata in vigore della norma che aveva inasprito il limite edittale e, pertanto, il provvedimento del GUP avrebbe determinato una regressione indebita del procedimento e la stasi del processo obbligando il PM a compiere un atto privo di fondamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha qualificato l'ordinanza del GUP come abnorme. Ha affermato che la disciplina applicabile per verificare la legittimità della richiesta di rinvio è quella vigente al momento della presentazione della richiesta stessa (principio tempus regit actum). Pertanto, dato che la richiesta di rinvio era stata presentata il 15/12/2023, dopo l'inasprimento del limite edittale operato dall'art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023 (convertito con L. n. 159/2023), il GUP non poteva restituire gli atti al PM richiedendo la citazione diretta a giudizio. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma sostanziale che definisce il reato contestato; la sua rilevanza è nella determinazione del limite edittale che incide sulla procedura da seguire (rinvio a giudizio vs citazione diretta).
art. 33-sexies c.p.p.
Consente al giudice dell'udienza preliminare di disporre la restituzione degli atti al PM per esercitare l'azione penale in forma diversa; qui è stato richiamato dal GUP quale base per la restituzione, ma la Corte ha ritenuto l'uso abnorme se impone atti 'contra legem'.
art. 552 c.p.p.
Regola la citazione diretta a giudizio; il GUP aveva ritenuto che dovesse essere adottata questa modalità in luogo della richiesta di rinvio a giudizio.
art. 550 c.p.p.
Stabilisce i casi in cui è prevista la richiesta di rinvio a giudizio richiamando il limite edittale. La Corte ha interpretato che il rinvio al limite edittale contenuto in art. 550 debba valutarsi con riferimento alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (momento della richiesta di rinvio).
art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023 convertito con L. n. 159/2023
Norma intervenuta che ha elevato il limite edittale rilevante (da quattro a cinque anni) per la fattispecie in questione; la Corte ha ritenuto applicabile tale modifica se già entrata in vigore al momento della richiesta di rinvio del PM.
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività favorevole della legge penale sostanziale; la Corte distingue il suo ambito dalla applicazione processuale, richiamando che non tutti i principi intertemporali della materia penale sostanziale si trasferiscono automaticamente al processo.
principio tempus regit actum
Principio processuale secondo cui le modalità di esercizio dell'azione penale si valutano con riferimento alla norma vigente al momento in cui l'atto processuale viene compiuto; la Corte lo applica per stabilire quale disciplina processuale sia rilevante per la richiesta di rinvio.
giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 37502/2022 Scarlini e altri precedenti richiamati)
La Corte richiama orientamenti secondo i quali l'ordinanza del GUP che determina la restituzione degli atti imponendo al PM di compiere atti 'contra legem' o determinando la regressione/stasi del procedimento è abnorme e annullabile.
Massime di principio
- Per verificare quale disciplina processuale si applichi alla richiesta di esercizio dell'azione penale bisogna fare riferimento alla norma vigente al momento in cui quella richiesta è stata presentata (principio tempus regit actum).
- L'art. 550 c.p.p., che rinvia al limite edittale, deve essere interpretato in relazione al parametro edittale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non esclusivamente in relazione alla pena applicabile secondo criteri sostanziali.
- Il giudice dell'udienza preliminare non può restituire gli atti al PM su presupposti che impongano al PM di compiere atti 'contra legem' o che determinino indebita regressione o stasi del procedimento: tali provvedimenti possono essere qualificati come abnormi e annullati.
- È necessario distinguere la tutela offerta dal principio di legalità penale (art. 2 c.p.) dall'ambito processuale: non tutte le regole intertemporali della sfera sostanziale si trasferiscono automaticamente alla disciplina processuale.
- In pratica, prima di disporre o di eseguire provvedimenti incidenti sulla prosecuzione del processo (es. restituzione degli atti, ordine di citazione diretta), verificare con cura le date di entrata in vigore delle modifiche normative e la data di presentazione degli atti processuali per evitare regressioni procedurali impugnabili.
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