Sentenza del 13/04/2015 n. 1435 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Processo penale - Processo tributario - Difformità prove ammesse - Difformità presunzioni ammesse - Autonomia dei giudicati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento contestava fatturazioni soggettivamente inesistenti. Il fallimento ne aveva chiesto l'annullamento e la CTP aveva accolto il ricorso, fondando la decisione anche sull'assoluzione penale dell'amministratore. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che l'assoluzione in sede penale non vincolava il giudice tributario, poiché i due processi ammettono mezzi di prova e presunzioni differenti.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la decisione favorevole al fallimento. Ha ritenuto autonomi il giudizio penale e quello tributario: l'assoluzione dell'amministratore non impediva di valutare diversamente i fatti ai fini fiscali. Nel caso concreto, l'opacità della copertura documentale, realizzata mediante emissione di autofatture, era idonea a sostenere la ricostruzione di operazioni soggettivamente inesistenti e rendeva infondata la tesi del fallimento. Non sono indicati nel testo importi, ulteriori statuizioni sulle spese o altri esiti processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, disposizioni sull'efficacia del giudicato penale
L'efficacia vincolante del giudicato penale, prevista in determinati ambiti dal codice di procedura penale, non può operare automaticamente nel processo tributario nel quale valgono limitazioni della prova, come il divieto di prova testimoniale, e possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Il giudicato penale vincola il giudice tributario soltanto nei limiti stabiliti dalla legge e non determina automaticamente l'esito della controversia fiscale, dato che i due processi seguono regole probatorie differenti.
Massime di principio
- L'assoluzione penale dell'amministratore non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario né vincola il giudice fiscale, che deve valutare autonomamente i fatti secondo le regole probatorie tributarie.
- Elementi indiziari o presunzioni che non siano sufficienti a fondare una condanna penale possono comunque assumere rilievo nel processo tributario, se ammissibili e idonei secondo le regole proprie di quel giudizio.
- La documentazione formalmente esistente non esclude di per sé operazioni soggettivamente inesistenti: il giudice tributario può valutarne l'effettiva attendibilità e la coerenza con gli altri elementi disponibili.
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