Cassazione Civile, Sentenza n. 4270/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione all'esecuzione promossa da Bruno Manente avverso tre cartelle esattoriali derivanti da duplice richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 274, legge 30/12/2004 n.311, relative al corrispettivo per l'occupazione di un immobile del patrimonio dello Stato. L'opponente deduceva errata applicazione dei criteri di determinazione del corrispettivo e pertanto l'erroneità degli importi; l'Agenzia del Demanio ha resistito e, in via riconvenzionale, chiesto la condanna al rilascio dell'immobile previo accertamento della proprietà pubblica.
La decisione
La Corte di Appello di Venezia aveva rigettato l'opposizione del debitore e accolto l'appello dell'Amministrazione ordinando il rilascio dell'immobile; il ricorso per cassazione di Manente è stato dichiarato inammissibile per motivo procedurale: la notifica originaria del ricorso alla Pubblica Amministrazione era nulla (eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato), la Corte di Cassazione aveva ordinato la rinnovazione della notifica; il ricorrente non ha ottemperato all'ordine nei termini assegnati né si è presentato all'udienza, per cui, ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. (applicato estensivamente alla rinnovazione della notificazione), il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni sostanziali. Inoltre è stato rilevato l'obbligo, ove dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 274
art. 1, comma 274, legge 30 dicembre 2004, n. 311
Norma invocata come base giuridica delle richieste di pagamento per il corrispettivo di occupazione di immobili demaniali; la controversia sostanziale verteva sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione di tale corrispettivo
codice di procedura civile, art. 615
Richiamato dalla Corte di Appello per valutare l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione: l'opposizione diretta a contestare il solo quantum del credito è stata ritenuta inammissibile se non preceduta dalla impugnazione delle richieste di pagamento prodromiche
codice di procedura civile, art. 291
Fondamento giuridico dell'ordine della Corte di Cassazione di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato; la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione ha portato alla declaratoria di inammissibilità
codice di procedura civile, art. 371-bis
Applicata, in via estensiva, alla fattispecie in cui sia stata disposta la rinnovazione della notificazione: la Corte ha ritenuto che la mancata ottemperanza all'ordine della Corte di Cassazione imponga la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (e non la improcedibilità)
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. in legge 18/12/2020, n. 176
Norma che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale e la deposizione da parte del Pubblico Ministero delle conclusioni scritte
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (e art. 1-bis)
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002 n. 115; art. 1-bis richiamato
Richiamato per la determinazione dell'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, in esito alla declaratoria di inammissibilità
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
art. 1, comma 17, legge 24/12/2012, n. 228
Norma menzionata in relazione alla misura e disciplina del contributo unificato modificata nel testo del D.P.R. citato
Massime di principio
- La corretta notificazione agli enti pubblici segue regole precise: se è ordinata dalla Corte la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, l'ottemperanza è obbligatoria e la mancata esecuzione nei termini comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- La Corte di Cassazione tende a non esaminare il merito quando sussistono vizi procedurali rilevanti e non sanati; in tali ipotesi la decisione si limita alla declaratoria di inammissibilità senza entrare nelle questioni sostanziali.
- L'art. 371-bis c.p.c., pur riferito originariamente all'integrazione del contraddittorio, è applicata in maniera estensiva anche alle rinnovazioni di notifica ordinate dalla Corte di Cassazione: l'inottemperanza totale all'ordine comporta inammissibilità (non improcedibilità).
- Prima di impugnare in sede di opposizione all'esecuzione il solo 'quantum' di cartelle esattoriali, è necessario aver preliminarmente contestato le richieste di pagamento prodromiche (impugnandole nei termini), altrimenti l'opposizione rischia di essere dichiarata inammissibile ratione materiae.
- In procedimenti contro amministrazioni pubbliche è fondamentale curare la fase di notifica e il rispetto dei termini e delle indicazioni della Corte; l'insuccesso su questi aspetti può vanificare qualsiasi ragione sostanziale anche fondata.
- In caso di soccombenza per inammissibilità, il ricorrente può comunque essere tenuto al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
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