Cassazione Civile, Ordinanza n. 35093/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva imputato a due soci gli utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dei contribuenti e quello incidentale dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che, dopo riunione dei ricorsi, aveva accolto parzialmente le domande dei soci riducendo imponibile e sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso secondo equità senza base normativa, confermando quanto ritenuto "equo" in primo grado; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.; (3) violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice tributario non possa decidere con equità sostitutiva in assenza di espressa previsione di legge. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992
è la norma processuale richiamata come parametro del vizio di legittimità per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare il vizio di motivazione/struttura della sentenza
art. 113 c.p.c.
il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità
l'equità costituisce deroga eccezionale al principio di legalità e richiede una espressa previsione legislativa
art. 115 c.p.c.
richiamato quale norma sulla decisione in base alle prove e al materiale istruttorio, non per fondare valutazioni equitative
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato come possibile vizio della sentenza per nullità
art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come motivo autonomo di ricorso, ma assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non dispone di poteri di equità sostitutiva, salvo espressa previsione di legge; la decisione deve essere fondata sul diritto e sul materiale istruttorio, con motivazione coerente con gli elementi di causa.
- La giustificazione della decisione in termini di mero "equità" integra violazione del principio di legalità della decisione giudiziaria quando manca una base normativa che consenta al giudice di sostituire il giudizio di stretta legalità.
- L'equità integrativa o correttiva è ammissibile solo quando il giudice applichi una norma di legge incompleta nella determinazione di un elemento del rapporto; diversa è l'equità sostitutiva, che richiede un'espressa autorizzazione legislativa.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame motivato.
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