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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27075/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza di patteggiamento per un reato tributario dichiarativo commesso quale legale rappresentante di una società. Dopo la irrevocabilità della sentenza, il pubblico ministero ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, non disposta in sentenza, e il giudice dell'esecuzione ha dapprima ordinato la confisca per l'importo originario, anche in forma diretta e, in caso di incapienza, per equivalente. Il ricorrente ha dedotto che l'importo confiscato non corrispondeva al reale profitto, sostenendo che la fattura inesistente aveva generato un credito IVA mai interamente utilizzato, salvo una modesta compensazione, e che il giudice non aveva spiegato l'iter logico-giuridico seguito per quantificare il profitto in euro 16.296,45. Ha inoltre contestato che l'intero importo fosse stato posto a suo carico, pur trattandosi di reato attribuito in concorso con altro soggetto e pur essendo il vantaggio riferibile primariamente alla società, invocando i principi sulla non solidarietà e sulla necessità di imputare la confisca pro quota ai concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente rideterminato la confisca in relazione al profitto effettivo del reato tributario, qualificato come risparmio di spesa, valorizzando l'utilizzo della somma di euro 16.296,45 per estinguere IVA a debito e la compensazione di euro 310 emersa dalla dichiarazione IVA 2017. Ha inoltre escluso che, nel caso di profitto consistente in risparmio di spesa riferibile alla persona giuridica, fosse applicabile il principio delle Sezioni Unite Massini sulla confisca pro quota tra concorrenti, ritenendo legittima la confisca dell'intero profitto nei confronti di uno solo degli autori, nel limite complessivo del vantaggio conseguito dall'ente e con divieto di duplicazione del vincolo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    È il reato tributario dichiarativo per cui è intervenuta sentenza di patteggiamento; la Corte lo considera reato presupposto del profitto confiscabile, identificato nel risparmio di spesa derivante dall'evasione dell'IVA.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    È la base normativa della confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, applicabile in sede esecutiva anche quando la confisca non sia stata disposta in sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Viene richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • Nei reati tributari dichiarativi, il profitto confiscabile può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato versamento del tributo; quando le somme dovute erano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, il vantaggio patrimoniale è direttamente individuabile e la confisca può essere disposta in forma diretta.
  • La rideterminazione in sede esecutiva del profitto confiscabile deve fondarsi su elementi concreti relativi all'effettivo utilizzo del vantaggio fiscale, come emergente dalle dichiarazioni e dalle compensazioni effettuate, e non su mere affermazioni astratte.
  • Quando il profitto del reato tributario è un risparmio di spesa riferibile alla persona giuridica, la confisca per equivalente può essere disposta, entro il limite del profitto complessivo, nei confronti di uno o più concorrenti, senza necessità di frazionare il vantaggio in quote individuali, purché sia rispettato il divieto di duplicazione del vincolo.
  • Il principio sulla confisca nei confronti di ciascun concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito non si applica automaticamente ai casi in cui il profitto sia oggettivamente unitario e non accrescitivo, come nel risparmio di spesa fiscale maturato a favore dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoSequestroImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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