Sentenza del 23/02/2017 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
BASE IMPONIBILE - Diritti di licenza - Condizioni di vendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dei dazi doganali all'importazione e, in particolare, l'inclusione dei diritti di licenza o royalties nel valore della merce. Le royalties devono essere sommate al prezzo pagato soltanto quando costituiscono una condizione della vendita della merce importata. Per stabilire se sussista tale condizione, occorre valutare il potere di controllo del licenziante sull'attività del licenziatario. Il mero controllo qualitativo sulla merce non è sufficiente; è invece rilevante un controllo gestionale o sostanziale sull'attività del licenziatario.
La decisione
È stato affermato che i diritti di licenza non devono essere computati nel valore in dogana quando il licenziante esercita esclusivamente un controllo di qualità sui prodotti e non dispone di un controllo gestionale sull'attività del licenziatario. Il testo non indica le parti, il dispositivo formale o l'esito processuale espresso; sul piano sostanziale, il principio riconosce l'esclusione delle royalties dalla base imponibile in assenza di una condizione della vendita.
Norme richiamate
Normativa doganale sul valore in dogana
La base imponibile dei dazi è costituita dal prezzo pagato comprensivo dei diritti di licenza soltanto se tali diritti costituiscono una "condizione della vendita".
Le royalties sono aggiunte al prezzo della merce importata solo quando esiste un collegamento sostanziale con la vendita e il pagamento della merce è subordinato, direttamente o indirettamente, al pagamento dei diritti di licenza.
Massime di principio
- Le royalties relative a merci importate non entrano automaticamente nel valore in dogana: occorre verificare concretamente se costituiscano una condizione della vendita.
- Il semplice controllo del licenziante sulla qualità, sulle specifiche tecniche o sulla conformità dei prodotti non dimostra, da solo, che le royalties siano dovute come condizione della vendita.
- Un controllo gestionale, economico o sostanziale del licenziante sull'attività del licenziatario può invece indicare che il pagamento delle royalties sia collegato alla vendita e debba quindi essere incluso nella base imponibile.
- La valutazione deve basarsi sui contratti e sui rapporti effettivi tra licenziante, licenziatario, venditore e acquirente, non soltanto sulla denominazione formale del pagamento.
- In una situazione analoga, è opportuno documentare l'autonomia commerciale del licenziatario, la natura del controllo esercitato dal licenziante e l'assenza di un collegamento necessario tra pagamento delle royalties e conclusione della vendita.
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