Cassazione Penale, Sentenza n. 20936/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, in parziale riforma del Tribunale di Napoli Nord, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma aveva confermato la responsabilità per reati di traffico di stupefacenti e, per alcuni, la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Le censure principali riguardano: vizio di motivazione e travisamento della prova; presunta utilizzazione illegittima di intercettazioni (trascrizioni e "fonia"), mancata audizione in dibattimento e mancata perizia fonica o insufficienza della stessa; identità dell'odierno imputato non adeguatamente dimostrata (anche per via di consulenze foniche o confronti timbrici discutibili); inosservanza dell'art. 521 c.p.p. per variazione della fattispecie contestata rispetto al capo di imputazione; mancanza di prova della disponibilità o della quantità della sostanza (con richiamo all'assoluzione di fornitori in giudizio separato); errore nella qualificazione della condotta non valutando la possibile applicazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90; e vizio nella quantificazione della pena e nell'applicazione dell'aumento per il concorso/continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e quindi li ha respinti nel loro complesso. Ha confermato la struttura argomentativa congiunta delle decisioni di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) e ritenuto che le valutazioni di merito sulle intercettazioni, sulla perizia fonica, sull'identificazione e sulla ricostruzione dei ruoli (partecipazione al sodalizio, ruolo di intermediario, acquisti e cessioni) rientrassero nella valutazione del giudice di merito; dunque non sono emersi elementi di manifesta illogicità o travisamento tali da giustificare l'annullamento. I ricorsi di Coppeto, Verdicchio, Granata, La Mura e Sacco sono stati respinti o dichiarati inammissibili; la sentenza di appello resta operante (con le rideterminazioni della pena già operate in sede di appello). La Corte ha inoltre confermato i principi di utilizzabilità delle registrazioni/trascrizioni e la possibilità per il giudice di ascoltare la "fonia" in camera di consiglio, purché la motivazione sia congrua.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 74
Articolo richiamato per la contestazione del reato di detenzione/cessione di stupefacenti: la Corte conferma che contestazioni fondate su intercettazioni e compendio probatorio possono essere sufficienti a fondare la responsabilità.
d.P.R. n. 309/1990 - art. 73 comma 5
Norma sulla fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso tale quadro per carenza dei requisiti (quantitativi, reiterazione, rapporti con fornitori, ruolo non marginale), quindi non ricorreva la lieve entità.
codice di procedura penale - art. 521
Richiamato nella doglianza sulla correlazione imputazione-sentenza; la Corte ricorda che non c'è violazione se resta individuabile un nucleo comune e l'imputato ha potuto difendersi, e la trasformazione della descrizione non è tale da pregiudicare la difesa.
codice di procedura penale - art. 268 comma 7
Richiamato nel discorso sulla trascrizione delle intercettazioni: la trascrizione è operazione materiale, e la mancata corrispondenza tra audio e trascrizione va dedotta specificamente; la trascrizione non è automaticamente inidonea.
codice di procedura penale - art. 220
Richiamato nella distinzione tra perizia e consulenza tecnica: la Corte segnala che eventuali imprecisioni di nomenclatura non inficiano di per sé la decisione quando la valutazione di merito è congrua.
codice di procedura penale - art. 102
Richiamato solo per la delega degli avvocati; utilizzato per motivare la legittimità delle deleghe processuali riportate negli atti.
codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)
Richiamato dalla difesa in ordine a presunti errori di applicazione della legge e vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto le censure fondate.
Massime di principio
- La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sulla valutazione delle prove: non rivede il fatto salvo evidente manifesta illogicità o travisamento documentabile con precisione.
- Le decisioni conformi di primo e secondo grado ("doppia conforme") vengono lette unitariamente: ciò aumenta la resistenza del convincimento di merito al sindacato di legittimità.
- Le intercettazioni e le relative trascrizioni sono utilizzabili come prova; la trascrizione è un'operazione materiale e la parte che ne contesta la correttezza deve dimostrare la difformità rilevante tra audio e testo.
- L'ascolto della "fonia" in camera di consiglio è consentito e non viola automaticamente il diritto di difesa se il giudice motiva adeguatamente l'interpretazione della registrazione.
- La identificazione per tramite di perizie foniche o confronti timbrici è ammessa se adeguatamente motivata; le critiche difensive devono dimostrare errori tecnici o logici significativi per essere accolte.
- La ricostruzione del ruolo (partecipazione all'associazione, intermediazione, corriere, acquirente) può essere fondata su un insieme di elementi (intercettazioni, contatti, sequestri, ruoli organizzativi) e non richiede sempre il sequestro materiale per qualificare attività di spaccio.
- Per la configurazione della lieve entità ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90 occorre una valutazione complessiva: quantità, qualità, reiterazione, rapporti con fornitori e prospettiva commerciale. L'assenza di elementi quantitativi o di sequestri non garantisce automaticamente la riconduzione alla lieve entità.
- Non possono essere sollevate in cassazione questioni non dedotte in appello: l'oggetto del gravame è vincolante per i punti che possono essere riesaminati in Cassazione.
- La semplice indicazione di alternative interpretative nelle intercettazioni (es. che un termine si riferisca ad altro contesto) è insufficiente: la difesa deve proporre una lettura alternativa concreta e dimostrare che questa disarticola la logica del giudice di merito.
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