Sentenza del 12/06/2017 n. 2083 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - rettifica della rendita catastale - insistenza di diritto di usufrutto sul bene- unitarietà dell'accertamento - sussiste - parte necessaria dell'usufruttuario nel processo - necessità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rettifica della rendita catastale emesso a seguito di una variazione presentata con procedura Do.C.Fa. L'Agenzia aveva elevato la rendita da euro 2.129,35 a euro 5.293,41, modificando il classamento dell'immobile da categoria C/1, classe 4, a categoria C/1, classe 10A. Nel giudizio di appello l'Agenzia ha eccepito, tra l'altro, che il ricorso introduttivo era stato proposto personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, sebbene le controversie catastali fossero di valore indeterminabile e quindi soggette all'obbligo di assistenza tecnica. Ha inoltre rilevato la mancata partecipazione al processo di V.R., titolare del diritto di usufrutto sull'immobile, quale parte necessaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente e disposto la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuario V.R. Le ulteriori questioni, inclusa quella relativa alla motivazione e alla fondatezza nel merito della rettifica catastale, sono rimaste assorbite. Non è stata quindi esaminata definitivamente la correttezza della nuova rendita.
Norme richiamate
Art. 12, commi 5 e seguenti, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte può stare in giudizio personalmente se l'ammontare del tributo è inferiore ad euro 2582,28.
La possibilità di difendersi personalmente sotto la soglia di valore indicata non si applica alle controversie relative alle operazioni catastali, nelle quali il valore della lite non è determinabile preventivamente. Tali controversie richiedono quindi l'assistenza di un difensore abilitato.
Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le controversie concernenti gli atti relativi alle operazioni catastali sono considerate, ai fini processuali, di valore indeterminabile quando non sia possibile individuare aprioristicamente il tributo collegato al classamento o alla rendita.
Art. 59, comma 1, lettera b), del D.P.R. 546/1992
Quando è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria pretermessa, il giudice di appello annulla la decisione impugnata e rimette la causa al primo giudice affinché il processo venga regolarmente instaurato nei confronti di tutti gli interessati.
Cassazione civile, sezione tributaria, 30 giugno 2010, n. 15489
L'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari.
L'accertamento catastale deve essere uniforme nei confronti di tutti i titolari di diritti reali sull'immobile. Il principio, originariamente riferito ai comproprietari, è stato esteso dalla Commissione anche all'usufruttuario.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto classamento o rendita catastale, l'accertamento riguarda oggettivamente l'immobile e deve essere uniforme per tutti i titolari di diritti reali; pertanto comproprietari, usufruttuari e altri soggetti interessati possono essere parti necessarie.
- Se un titolare di un diritto reale non è stato citato nel giudizio, il processo può essere viziato per mancata integrazione del contraddittorio e la decisione può essere annullata con rimessione della causa al primo giudice.
- Le controversie catastali sono normalmente di valore indeterminabile ai fini dell'assistenza tecnica, perché il tributo eventualmente collegato alla rendita non è individuabile in modo certo e immediato. Il contribuente deve quindi verificare la necessità di un difensore abilitato anche se la rendita contestata riguarda un importo relativamente contenuto.
- L'accoglimento di eccezioni processuali, come il difetto di assistenza tecnica o la mancata partecipazione di una parte necessaria, può impedire al giudice di esaminare la correttezza sostanziale della rettifica catastale.
- La decisione non stabilisce che la nuova rendita fosse corretta nel merito: dispone soltanto la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice dopo la regolarizzazione del contraddittorio.
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