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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 1764 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

POTERI DEGLI UFFICI - MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE - Successiva utilizzazione in sede amministrativa e contenziosa - Preclusione - Opera - Condizione - Contenuto specifico e puntuale dell'invito all'esibizione - Sussiste - Avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato il principio secondo cui la mancata esibizione della documentazione richiesta preclude il successivo utilizzo dei documenti in sede amministrativa e contenziosa esclusivamente quando l'invito dell'Ufficio individuava in modo chiaro e puntuale la documentazione richiesta e informava espressamente il contribuente delle conseguenze derivanti dall'inottemperanza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di utilizzare, in sede amministrativa o contenziosa, documenti che il contribuente non aveva esibito quando erano stati richiesti dall'Ufficio durante l'attività di accertamento. Ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, tale omissione può determinare una preclusione probatoria, ma solo se la richiesta dell'Amministrazione era specifica, puntuale e accompagnata dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 600/1973

    La norma consente di precludere l'utilizzazione successiva dei documenti non esibiti dal contribuente, purché la richiesta dell'Ufficio sia specifica e puntuale e contenga l'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta.

Massime di principio

  • La preclusione probatoria non opera automaticamente per il solo fatto che il contribuente non abbia prodotto un documento durante l'accertamento.
  • L'Amministrazione deve formulare una richiesta sufficientemente chiara, specifica e puntuale, così da consentire al contribuente di comprendere quali documenti debbano essere esibiti.
  • L'invito deve contenere un avvertimento espresso sulle conseguenze della mancata esibizione; in assenza di tale avvertimento, la successiva inutilizzabilità dei documenti può essere contestata.
  • Il contribuente dovrebbe rispondere tempestivamente alle richieste documentali dell'Ufficio oppure motivare formalmente l'impossibilità di produrre i documenti, conservando prova della propria risposta.
  • In una controversia analoga, occorre verificare sia il contenuto concreto della richiesta sia l'effettiva presenza dell'avvertimento relativo alla preclusione, prima di ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta successivamente.

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