Cassazione Civile, Ordinanza n. 31701/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di calcestruzzo per il pagamento di forniture eseguite in favore di un'impresa di costruzioni, presso un cantiere di proprietà di un terzo. In primo grado furono accolte le opposizioni del debitore principale e del terzo chiamato in causa, con riconoscimento solo parziale del credito e con esclusione della prova di una fideiussione asseritamente prestata dal terzo. In appello la società creditrice ottenne la riforma della decisione: il decreto ingiuntivo venne revocato e entrambi gli appellati furono condannati al pagamento dell'intero importo. Il terzo soccombente ricorse in cassazione con due motivi. Con il primo dedusse violazione degli artt. 2697 c.c., 116, 210 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva ingiustificatamente disatteso la consulenza grafologica, che negava la riferibilità al ricorrente delle sottoscrizioni sui contratti di fideiussione, e che aveva valorizzato testimonianze inaffidabili e condotte processuali della controparte (mancata risposta all'interrogatorio formale e mancata esibizione di scritture contabili). Con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 1938 e 1421 c.c., assumendo la nullità della fideiussione per indeterminatezza, poiché il contratto non indicava l'importo massimo garantito e le obbligazioni future non sarebbero state determinabili solo in base al rapporto di fornitura originario, che riguardava circa 700 mc di calcestruzzo, mentre le ulteriori forniture avrebbero ecceduto tale perimetro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che le censure mirassero in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio e che la consulenza tecnica non avesse efficacia vincolante, potendo il giudice di merito disattenderla con motivazione logica e ancorata alle prove; ha inoltre osservato che alcune argomentazioni della sentenza impugnata erano meri obiter dicta e quindi non censurabili. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la fideiussione prestata senza indicazione dell'importo massimo garantito è nulla ai sensi dell'art. 1938 c.c. anche al di fuori dell'ambito bancario o finanziario, quando assista obbligazioni future; nel caso concreto, il rapporto di fornitura originario non esauriva le obbligazioni garantite, poiché vi erano state forniture successive rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente necessità di delimitare espressamente il massimale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'onere della prova; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere inammissibile la censura che mirava a sovvertire la valutazione delle prove del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle prove più attendibili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 210 c.p.c.
Richiamato in relazione alla mancata esibizione di scritture contabili; la Corte considera tale profilo irrilevante perché posto nella sentenza impugnata come argomento meramente incidentale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa un vizio decisivo della motivazione, reputando la censura inammissibile.
art. 1938 c.c.
La fideiussione che garantisca obbligazioni future deve indicare l'importo massimo garantito; in mancanza, la garanzia è nulla. Il principio vale in via generale e non solo per fideiussioni bancarie o finanziarie.
art. 1421 c.c.
Richiamato a sostegno della dedotta rilevabilità officiosa della nullità; la Corte accoglie la censura perché la garanzia priva di massimale è nulla.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio non ha efficacia vincolante per il giudice di merito, che può disattenderla con motivazione critica, purché fondata sulle risultanze di causa e logicamente argomentata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio: la selezione delle prove ritenute più attendibili è riservata al giudice di merito, il quale non deve confutare espressamente ogni elemento non accolto, restando implicitamente disattesi quelli incompatibili con la decisione.
- Le argomentazioni della sentenza impugnata svolte ad abundantiam o costituenti obiter dictum non sono autonomamente censurabili in cassazione, poiché prive di incidenza sul dispositivo.
- L'art. 1938 c.c., come modificato, richiede in ogni fideiussione che garantisca obbligazioni future la determinazione dell'importo massimo garantito; la mancata previsione del massimale comporta nullità della garanzia anche fuori dai rapporti bancari o finanziari.
- La natura accessoria della fideiussione non sostituisce il requisito del massimale: se il rapporto principale è suscettibile di ulteriori obbligazioni future, la garanzia deve delimitare espressamente l'esposizione del fideiussore.
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