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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7220 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna relativa a quattro avvisi di accertamento per IRPEG, ILOR e IVA, concernenti gli anni 1998 e 1999. I motivi riguardavano principalmente l'ammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio, presunte omesse pronunce e ultrapetizioni dei giudici di merito, l'insufficiente motivazione sulla non inerenza dei costi e la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. È stata confermata la decisione della CTR, che aveva ritenuto validi e adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento e aveva considerato totalmente indeducibili i costi non dimostrati come inerenti all'attività d'impresa. La Corte ha inoltre precisato che l'appello incidentale tributario si costituisce, in via ordinaria, mediante deposito presso la segreteria della CTR insieme alle controdeduzioni; il deposito presso la CTP è necessario solo in via surrogatoria quando l'appellante principale ometta tale adempimento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Prevede il deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    La Corte ha ritenuto che tale adempimento riguardi ordinariamente l'appellante principale. Per l'appello incidentale, il deposito presso la CTP opera solo in via surrogatoria se l'appellante principale non ha effettuato il deposito, al fine di evitare l'inammissibilità del gravame.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54

    Richiede per la costituzione dell'appellante incidentale il deposito presso la segreteria della CTR dell'atto di impugnazione incidentale insieme alle controdeduzioni.

    Nel processo tributario l'appello incidentale segue una disciplina specifica e il deposito presso la CTR è l'adempimento ordinario richiesto all'appellante incidentale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento è validamente motivato quando indica le ragioni essenziali della ripresa fiscale. La valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa riguarda invece la prova e non la validità formale dell'atto.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere motivati in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente l'indicazione secondo cui erano recuperati a tassazione i costi non riconducibili, per destinazione o natura, all'attività della società.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione e l'obbligo di pronunciare su tutta la domanda sono violazioni processuali deducibili con il corretto motivo di impugnazione. Tuttavia, se il giudice d'appello decide direttamente nel merito la questione omessa o contestata, il ricorrente non ha interesse a chiedere in cassazione la sola declaratoria del vizio, quando non sarebbe comunque possibile rimettere la causa al primo giudice.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    La rimessione della causa al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma. Le omissioni di pronuncia o altri vizi processuali non rientranti in tali ipotesi devono essere normalmente sanati dal giudice d'appello mediante decisione nel merito.

  • Art. 161 c.p.c., comma 1

    La nullità della sentenza di primo grado deve essere fatta valere attraverso il mezzo di impugnazione appropriato. Se il giudice d'appello esamina e decide le questioni controverse, la mancata declaratoria della nullità della sentenza di primo grado non determina, di regola, un interesse concreto al ricorso per cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere qualificati e illustrati in modo coerente con il vizio denunciato. L'errata indicazione formale del numero può non essere decisiva se il contenuto è chiaro, ma il motivo resta inammissibile se il quesito è generico, non autosufficiente o non coglie la ratio decidendi.

Massime di principio

  • La deducibilità fiscale di beni e servizi non immediatamente strumentali all'attività grava sul contribuente, che deve dimostrare concretamente il rapporto tra il costo sostenuto e l'attività produttiva di reddito.
  • La mera intestazione della fattura o la registrazione contabile non prova l'inerenza: occorre documentare l'effettivo impiego del bene o servizio nell'attività d'impresa e il collegamento con i ricavi o con l'attività promozionale svolta.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica con chiarezza la ragione della ripresa fiscale; contestare nel merito la valutazione dell'Ufficio è questione diversa dalla carenza formale di motivazione.
  • Nel processo tributario l'appello incidentale segue regole proprie: normalmente si deposita presso la segreteria della CTR con le controdeduzioni, mentre il deposito presso la CTP può essere necessario solo per supplire all'omissione dell'appellante principale.
  • Non è utile denunciare in cassazione un vizio della sentenza di primo grado se il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito e la legge non consente la rimessione al primo giudice; in tal caso manca un interesse concreto all'impugnazione.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Un motivo fondato su una questione estranea alla ratio decidendi o privo dell'indicazione della prova decisiva è inammissibile.

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