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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03266/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il decreto del GIP del 22/09/2025, ha disposto il sequestro per equivalente di euro 4.100.000,00 nei confronti di Torrice e di euro 1.450.000,00 nei confronti di Bozzini. A loro carico si contesta l'indebita percezione di finanziamenti (art. 316-ter c.p.) ottenuti presentando bilanci falsificati e attestando falsamente l'assenza della situazione di difficoltà della società CICE. I motivi di ricorso censurano, tra l'altro: l'inammissibilità dell'appello del PM e violazioni procedurali (artt. 310, 322, 324 c.p.p.), la violazione del principio "ne bis in idem" e del giudicato cautelare sulla mancanza di fumus e di periculum, la carenza della motivazione in ordine al fumus delicti e all'attribuzione delle condotte ai singoli indagati, l'inesistenza o la non attualità del periculum in mora (assenza di spossessamento/occultamento patrimoniale), e la errata determinazione del profitto del reato (i ricorrenti sostengono che il profitto fosse al massimo di euro 429.500,00 e che risultino restituzioni per euro 874.849,87).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato i limiti di ricorribilità in materia di misure reali (cassazione ammessa per violazione di legge o vizi motivazionali radicali). Ha ritenuto legittima la rinnovata misura cautelare nonostante l'annullamento precedente per motivi formali, perché il nuovo provvedimento ha valutato elementi non precedentemente considerati. Ha ritenuto sussistente il fumus delicti sulla base delle domande di finanziamento e dei bilanci/provvisori acquisiti, nonché della relazione del Commissario Giudiziale che attestava l'inaffidabilità dei bilanci. Ha ritenuto individuate le condotte: a Torrice sono ascritte sette richieste come amministratore; a Bozzini la partecipazione a tre richieste e la sottoscrizione di una. Ha ritenuto provato il periculum in mora dalla situazione di assoluta incapienza della società, dai rilevanti compensi agli amministratori e dall'atteggiamento di rendere il patrimonio non aggredibile. Ha confermato la corretta determinazione del profitto del reato nell'intero importo dei finanziamenti ottenuti, sul presupposto che i contratti non si sarebbero perfezionati senza le attestazioni false; ha considerato non provata documentalmente la dedotta restituzione di euro 874.849,87. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e condanna alle spese processuali (come riportato dall'ordinanza).

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma del reato contestato (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tramite attestazioni false) è stata ritenuta applicabile perché le richieste di finanziamento si fondavano su attestazioni false e bilanci inaffidabili tali da influire sulla concessione dei finanziamenti.

  • art. 81, comma finale (concorso di persone) cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione di più soggetti nella commissione del reato; la Corte ha escluso il dolo di gruppo generico sostenuto dal PM ma ha individuato le singole condotte rilevanti (Torrice autore delle domande, Bozzini referente/firmataria).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai mezzi di prova e alla fase cautelare; i ricorrenti hanno invocato violazioni procedurali ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di applicazione di legge tali da giustificare annullamento.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari reali; la Corte ne conferma l'applicazione e richiama i limiti di appellabilità in Cassazione in materia di misure reali.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disposizione sul provvedimento di sequestro; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul fumus e sul periculum e quindi non ha ravvisato violazione di legge.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in rapporto alla determinazione del profitto del reato; la Corte ha ritenuto corretta la logica di calcolo del profitto come l'intero importo dei finanziamenti quando il contratto dipendeva dalle attestazioni false.

  • art. 13, lett. m) del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità") convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

    Norma che disciplina il Fondo di Garanzia e le caratteristiche delle garanzie statali sui finanziamenti; la Corte ha ritenuto che i contratti di finanziamento non si sarebbero perfezionati senza le attestazioni false, rendendo appropriato considerare l'intero finanziamento come profitto del reato.

  • Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18

    è un'impresa in difficoltà quell'impresa che ha perso più di metà del capitale a causa delle perdite accumulate

    La Corte ha utilizzato la definizione regolamentare per valutare la condizione di "impresa in difficoltà" al 31/12/2019, ritenendo che le attestazioni di assenza di difficoltà fossero false.

  • Principio di cassabilità limitata per misure cautelari (giurisprudenza: Sez. U, n. 25932/2008, Ivanov)

    La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali. Questo ha portato a negare l'ammissione di deduzioni che chiedevano un riesame in fatto degli elementi indiziari.

  • Giurisprudenza su possibilità di nuovo sequestro dopo annullamento formale (Sez. 3, n. 16616/2019, Iuvinale; Sez.3, n. 43365/2024, Carta)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'annullamento per motivi formali non impedisce una nuova misura cautelare se nella nuova decisione sono valutati elementi prima non considerati; neppure il divieto di "ne bis in idem" ostacola in questi casi l'azione cautelare rinnovata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è molto limitato: ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; non è strumento per un mero riesame di fatti e prove.
  • L'annullamento di un provvedimento cautelare per vizi formali non impedisce che sia adottato un nuovo sequestro sugli stessi beni se il nuovo provvedimento valuta elementi nuovi o non precedentemente esaminati.
  • Il principio "ne bis in idem" non preclude di per sé una rinnovata azione cautelare quando il precedente vincolo sia stato annullato per motivi formali o quando emergano elementi nuovi rilevanti.
  • Il fumus delicti in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche può fondarsi sulla concomitanza delle domande di finanziamento, sulle attestazioni rese nelle domande e su documentazione contabile ritenuta inaffidabile (bilanci, relazioni ufficiali), nonché su consulenze e acquisizioni bancarie che contraddicono le dichiarazioni rese.
  • Il periculum in mora può essere desunto dalla situazione di incapienza della società, dall'ingiustificata percezione di elevati compensi da parte degli amministratori e da comportamenti idonei a rendere il patrimonio non aggredibile (es. creazione di fondi, spostamenti patrimoniali).
  • Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche può essere determinato nell'intero importo del finanziamento quando il perfezionamento del contratto dipende dalle caratteristiche falsamente attestate dal beneficiario; richieste di riduzione del profitto richiedono prove documentali specifiche e immediatamente individuabili.
  • Le deduzioni difensive circa restituzioni o rimborsi devono essere provate in modo chiaro e specifico (indicare a quale finanziamento si riferiscono e documentazione bancaria/contabile di supporto); altrimenti non riducono l'ammontare del sequestro.

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