Cassazione Penale, Ordinanza n. 10412/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato per il reato di incendio aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la sua condotta avrebbe integrato al più un tentativo o comunque un danneggiamento seguito da incendio, e non un incendio consumato; ha inoltre richiamato fotografie inserite nel ricorso per contestare la configurabilità dell'incendio, assumendo che non ogni fuoco possa trasformarsi in incendio e che il suo intento fosse soltanto quello di danneggiare alcuni chioschi per ritorsione. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando mancanza o illogicità di motivazione e asserita erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. La Corte rileva che entrambe le doglianze riproponevano, in modo generico e non specifico, questioni già esaminate e disattese in appello, senza un'effettiva critica alle ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, fattuale e non confrontato con la motivazione di merito, che aveva valorizzato il principio secondo cui, se l'agente mira a danneggiare un bene ma realizza con i mezzi usati e con l'ampiezza degli effetti un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, risponde di incendio doloso consumato. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile perché meramente reiterativo e privo di specificità, ribadendo che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che la graduazione della pena è rimessa al giudice di merito nei limiti della non manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 423 c.p.
configura il delitto di incendio doloso; nella fattispecie è ritenuto integrato quando la condotta, pur ispirata al danneggiamento, realizzi un incendio di tali proporzioni da mettere in pericolo la pubblica incolumità.
art. 61, n. 5 c.p.
richiamato come aggravante contestata nella sentenza di merito confermata in cassazione.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche non sono dovute; il loro diniego è legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.
art. 132 c.p.
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.
art. 133 c.p.
la commisurazione della pena deve essere ancorata ai parametri legali, ma non richiede l'esame analitico di tutti i criteri se la motivazione evidenzia elementi significativi.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità o per motivi non consentiti in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre le stesse censure già dedotte in appello, senza un confronto critico specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il delitto di incendio doloso può ritenersi integrato anche quando l'agente persegua un fine di mero danneggiamento, se la condotta realizza un incendio effettivo, per mezzi impiegati ed estensione degli effetti, idoneo a mettere in pericolo la pubblica incolumità.
- La distinzione tra tentativo e consumazione del reato di incendio va risolta in base agli esiti concreti della condotta e non all'intento soggettivo dell'agente, quando l'evento tipico dell'incendio si sia già verificato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessaria una motivazione analitica su ogni deduzione difensiva.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche non basta, di regola, il solo stato di incensuratezza, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.; occorrono elementi ulteriori che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza.
- La commisurazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione meramente apparente.
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