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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17997/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissari acquirenti)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un concordato preventivo presentato da una società in liquidazione, il cui piano prevedeva lo scioglimento dei contratti preliminari relativi ad alcuni immobili e la successiva vendita competitiva degli stessi. I promissari acquirenti avevano proposto opposizione all'omologazione del concordato e, respinta l'opposizione dal tribunale, avevano reclamato in appello. La Corte d'appello ha ritenuto, tra l'altro, che i reclamanti non avessero censurato una ratio decisiva del primo giudice, secondo cui le loro dichiarazioni del 2016 e del 2020 integravano volontà di sciogliere i preliminari; ha inoltre affermato che, anche a voler considerare ancora pendenti i contratti, la società aveva legittimamente esercitato il potere di scioglimento ex art. 169-bis l. fall. e che la prelazione legale ex art. 9 d.lgs. 122/2005 non era stata provata. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 169-bis e 180, comma 4, l. fall., sostenendo che il reclamo contestava integralmente la tesi dello scioglimento, che le loro dichiarazioni erano solo manifestazioni di volontà prive di effetti risolutivi senza l'accettazione scritta della controparte, e che non vi era stato alcun valido provvedimento autorizzativo dello scioglimento; hanno inoltre evidenziato che, se i contratti fossero stati sciolti, sarebbe spettato un indennizzo da insinuare tra le passività. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale riguardavano, rispettivamente, la prelazione legale ex art. 9 d.lgs. 122/2005 e le spese di lite; la società resistente ha proposto ricorso incidentale su un profilo di responsabilità aggravata, ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello non aveva compiuto l'accertamento necessario sulla validità dello scioglimento dei contratti preliminari. In particolare, la mera dichiarazione unilaterale dei promissari acquirenti non bastava a produrre lo scioglimento, occorrendo, per contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, un mutuo consenso con accettazione scritta del promittente venditore oppure un provvedimento autorizzativo del tribunale o del giudice delegato ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. La Corte territoriale aveva invece omesso di verificare se vi fosse stata tale accettazione o un idoneo decreto autorizzativo, limitandosi a valorizzare in modo improprio una pretesa ratio non decisiva e a richiamare genericamente il potere del debitore di chiedere lo scioglimento dei rapporti pendenti. Il decreto della Corte d'appello di Bologna è stato quindi cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 169-bis l. fall.

    Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo non consegue automaticamente alla sola volontà del debitore o dei contraenti, ma richiede un decreto motivato del tribunale o del giudice delegato che autorizzi lo scioglimento o la sospensione, sentito l'altro contraente.

  • art. 180, comma 4, l. fall.

    Nel giudizio di omologazione del concordato il giudice di merito deve valutare correttamente le contestazioni mosse contro la proposta e il presupposto giuridico dello scioglimento dei contratti rilevanti per il piano.

  • art. 161 l. fall.

    La presentazione della domanda di concordato consente al debitore di chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti ineseguiti, ma la richiesta deve essere seguita dal provvedimento autorizzativo previsto dalla legge.

  • art. 1359 c.c.

    Per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, il loro scioglimento per mutuo consenso richiede atti conformi alla forma prescritta, inclusa l'accettazione scritta della controparte.

  • art. 9 d.lgs. 122/2005

    Richiamato come norma sulla prelazione legale dell'acquirente di immobile da costruire; il motivo inerente è rimasto assorbito e la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel secondo/terzo motivo principale in tema di spese di lite; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, lo scioglimento dei contratti pendenti non può essere desunto da mere dichiarazioni unilaterali della parte acquirente o da formule equivalenti: occorre verificare la formazione di un valido mutuo consenso, se il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, oppure l'esistenza di un provvedimento autorizzativo adottato ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.
  • Quando il giudice di merito fonda l'omologa o la decisione su una pretesa ratio non impugnata, deve accertare che tale ratio sia effettivamente autonoma e decisiva; altrimenti l'omesso esame della contestazione integra vizio denunciabile in cassazione.
  • La facoltà del debitore concordatario di chiedere lo scioglimento dei contratti pendenti non equivale a uno scioglimento automatico: la produzione dell'effetto richiede il rispetto del procedimento legale e l'adozione del decreto motivato dopo aver sentito l'altra parte.
  • Nei contratti preliminari immobiliari, la verifica della persistente efficacia del rapporto è preliminare e decisiva quando il piano concordatario ne presuppone lo scioglimento per procedere alla vendita del bene a terzi.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoContratto preliminareImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

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