Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20221/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (beni dati in leasing operativo, in particolare iPad), bancarotta fraudolenta per operazioni dolose ex art. 223, co. 2, n. 2 L.Fall. (omessi versamenti contributivi e tributi) e bancarotta fraudolenta documentale; il ricorrente articolava nove motivi: contestazione della qualificazione delle sottrazioni di beni in leasing come distrazione (sottolineando che i beni restavano di proprietà del concedente e sarebbero tecnologicamente obsoleti e di scarso valore), carenza del nesso causale con il danno per i creditori, presunta assorbimento/assoluzione di talune contestazioni in primo grado (crediti da 400.000 euro), mancanza di prova del dolo specifico per le omissioni contributive e per l'occultamento delle scritture, valorizzazione della collaborazione e della possibile sottrazione delle scritture da parte di terzi, richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censura della dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato nella sua totalità; ha confermato la correttezza delle qualificazioni operate dai giudici di merito. In particolare: rigettati i primi tre motivi relativi ai beni in leasing, richiamando costante giurisprudenza che considera rilevante la disponibilità di fatto dell'utilizzatore e l'onere economico a carico della massa fallimentare; dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la corte territoriale aveva già chiarito la questione dell'assorbimento; respinti i profili relativi alla mancanza di dolo per le omissioni contributive e per la documentazione contabile (riconoscendo la configurabilità delle operazioni dolose ex art. 223 e della bancarotta documentale generica ai fini del dolo generico); rigettate le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (valutazione discrezionale non arbitraria). In sintesi: condanna confermata, ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Le "operazioni dolose" consistono in abusi di gestione o in atti sistematicamente idonei a compromettere la salute economica dell'impresa; non è richiesto dolo specifico volto a provocare il fallimento, ma la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come effetto delle stesse (dolo generico). Il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali/previdenziali può integrare tale fattispecie.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale 'specifica' (richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, p. es. sottrazione fisica delle scritture) e bancarotta fraudolenta documentale 'generica' (dolo generico: coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza che ciò impedisca la ricostruzione). Per la forma generica è sufficiente dimostrare il dolo generico, che può essere desunto anche dal comportamento complessivo del fallito e da condotte patrimoniali distrattive funzionali all'occultamento.

  • art. 217, legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La bancarotta semplice documentale può essere integrata anche per colpa (negligenza) oltre che per dolo; è distinta dalla bancarotta fraudolenta documentale, che richiede dolo (generico o specifico a seconda dell'ipotesi).

  • art. 79, legge fallimentare

    Richiamato in relazione all'onere economico gravante sulla massa fallimentare per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione al concedente del bene oggetto di leasing: il mancato adempimento può produrre un onere che costituisce pregiudizio per la massa.

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma relativa alle circostanze aggravanti previste in materia fallimentare; la corte ha ritenuto fondata la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche nel caso di specie.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice di merito esercita discrezionalità valutativa e la sola enunciazione della valutazione può essere sufficiente se non arbitraria.

Massime di principio

  • Nel leasing operativo la proprietà formale resta al concedente, ma la disponibilità di fatto dell'utilizzatore rende rilevante la sottrazione o la manomissione del bene ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: l'obsolescenza o il modesto valore del bene non esclude il reato.
  • Per la bancarotta patrimoniale per distrazione non è necessario che sia dimostrato un danno concreto e immediato alla massa dei creditori: è reato di pericolo e rileva l'onere economico imposto alla massa dal comportamento dell'imprenditore.
  • Le operazioni dolose ex art. 223, co. 2, n. 2 si configurano anche quando l'amministratore adotta una scelta gestionale sistematica (p.es. omissione dei versamenti contributivi/tributari) che renda prevedibile il dissesto; non è richiesto il dolo specifico diretto al fallimento ma la prevedibilità del dissesto.
  • Nella bancarotta documentale va distinta la fattispecie specifica (dolo specifico, p.es. sottrazione fisica delle scritture) dalla fattispecie generica (dolo generico: coscienza dell'irregolare tenuta idonea a impedire la ricostruzione). La mera collaborazione o la denuncia di furto delle scritture non esclude automaticamente il dolo se non provata in modo decisivo.
  • Ai fini della cassazione, le doglianze generiche (rimando indistinto alle doglianze svolte in appello senza precisazione) sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente le ragioni giuridiche e i fatti da esaminare.
  • Il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti in sede di dosimetria è in larga parte di natura discrezionale: può essere censurato in cassazione solo se manifestamente arbitrario o illogico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.