Cassazione Penale, Sentenza n. 21873/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato previsto dall'art. 635 c.p. per mancanza di querela e aveva rideterminato la pena per il residuo reato (tentata rapina). Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione della legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (contestando che non siano state valutate positivamente condotta collaborativa e disagio socio-economico); 2) carenza motivazionale per la mancata concessione dei benefici di legge, in particolare della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la relativa motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica. Secondo motivo: la richiesta di sospensione condizionale della pena era formulata in modo generico in appello e non ha contestato in maniera specifica gli elementi su cui si fondava la decisione di primo grado; l'omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi su tale beneficio non ha viziato il giudizio. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
reato originariamente contestato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela
art. 610 c.p.p. comma 5
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti
art. 611 c.p.p. comma 1-bis
disciplinazione delle formalità procedurali relative alla trattazione in camera di consiglio e alla richiesta di trattazione orale
art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
limiti della sindacabilità in Cassazione della motivazione di merito; richiede l'indicazione di parametri specifici per la valutazione del trattamento sanzionatorio
art. 591 comma 4 c.p.p.
consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda nel caso di ricorso inammissibile
art. 597 comma 1 c.p.p.
richiamato nella motivazione in relazione alla natura dell'impugnazione
art. 581 comma 1 lettera c) e comma 1-bis c.p.p.
disciplinano la specificità dei motivi di appello e i limiti del principio del favor impugnationis
Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017)
"il principio del favor impugnationis ... non può che operare nell'ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione..."
giurisprudenza che afferma che il favor impugnationis non autorizza un'appello inteso come nuovo giudizio; i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014)
Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015 (Arcone); Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 (Bianchetti)
confermano che il ricorso per cassazione contro una sentenza che non ha preso in considerazione un motivo d'appello inammissibile ab origine è inammissibile per carenza di interesse
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche, quantificazione della pena) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità).
- In appello i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i rilievi della decisione di primo grado: richieste generiche o ipotetiche sui benefici (es. sospensione condizionale della pena) sono inammissibili o inefficaci.
- La genericità del motivo di appello può essere rilevata anche in Cassazione e può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse a proporre l'impugnazione.
- L'omissione del giudice di merito nel pronunciarsi su una richiesta generica non necessariamente vizia il giudizio, se la domanda originaria era priva della necessaria specificità.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve concentrare i motivi nei termini dell'art. 606 c.p.p., indicando parametri e argomentazioni che consentano alla Corte di verificare l'errore di diritto o di motivazione.
- Il ricorrente ininfluente o inammissibile può essere condannato a pagare le spese processuali e soggetto a sanzione economica (ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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