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Ordinanza

Ordinanza n. 4678/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202206203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4572 del 28 luglio 2023 e istanza di sostituzione del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio era stata contestata l’illegittimità del comportamento omissivo del Comune, che non aveva avviato il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 31, comma 5, del d.P.R. 380/2001 in relazione a due unità immobiliari realizzate nel piano sottotetto di un edificio e acquisite al patrimonio indisponibile comunale. La presente ordinanza riguarda l’istanza di sostituzione del commissario ad acta originariamente individuato nel dirigente pro tempore del Genio Civile di Caserta. Il commissario, comparso personalmente, ha riferito di essere stato trasferito ad altre competenze e che l’ufficio di appartenenza non disponeva delle professionalità adeguate per l’esecuzione dell’incarico.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta, rilevando che non era stata ancora data esecuzione al dictum giudiziale e che il commissario originario non era più in condizione di svolgere efficacemente l’incarico, sia per il trasferimento ad altre competenze sia per l’inadeguatezza delle professionalità disponibili presso il Genio Civile. Il nuovo commissario è stato individuato nel dirigente del Settore Affari generali – Affari giuridico legali ed amministrativi – Antiabusivismo della Regione Campania, con facoltà di subdelega, incaricandolo di dare esecuzione alla sentenza n. 4572 del 28 luglio 2023 entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore. L’ordinanza non definisce nuovamente la domanda di annullamento o di accertamento originaria, ma interviene sull’esecuzione del precedente giudicato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale disposizione che impone l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio relativo alle opere abusive, con eventuale demolizione a spese dei responsabili quando ricorrano i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta originariamente nominato non può più svolgere l’incarico per sopravvenuti mutamenti delle sue competenze o per l’inadeguatezza delle professionalità dell’ufficio di appartenenza, il giudice può sostituirlo individuando un diverso dirigente dotato di competenze pertinenti.
  • La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato, assegnando al nuovo commissario un termine preciso e consentendogli, ove previsto dal provvedimento, di avvalersi della subdelega.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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