Cassazione Penale, Sentenza n. 13334/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 23/10/2024 che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare del 12/9/2024 nei confronti di Cipolletti e ne aveva ordinato l'immediata scarcerazione, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente retrodatato la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il ricorso deduceva errore di diritto e carenza/manifesta illogicità della motivazione: affermava che le due ordinanze cautelari riguardavano fatti diversi e procedimenti non coincidenti (stralcio del procedimento originario), che mancava il vincolo di continuazione tra le condotte contestate e che non sussisteva automazione della retrodatazione perché le condotte oggetto della seconda ordinanza non erano desumibili dalle emergenze investigative al momento della prima misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale di Napoli secondo cui le due ordinanze erano emesse nell'ambito dello stesso procedimento (n. 20178/2019), le condotte erano tra loro connesse dal vincolo della continuazione (identità dell'associazione, omogeneità dei reati fine, identità dei concorrenti e contesto spazio-temporale comune) e pertanto operava automaticamente la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato ritenuto generico perché non indicava elementi di fatto e atti specifici da cui desumere la diversità dei procedimenti o l'assenza del vincolo di continuazione; mancava quindi una critica motivata e puntuale all'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90 art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La norma è stata richiamata in relazione alla contestazione nei confronti dell'imputato; il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione alla medesima associazione, così come contestata nei diversi atti, fosse ontologicamente unitaria e funzionale a riconoscere il vincolo di continuazione.
d.P.R. 309/90 art. 73 (reati fine in materia di stupefacenti)
I reati fine contestati nelle varie ordinanze sono stati ritenuti omogenei e parte del medesimo programma criminoso dell'associazione, contribuendo alla valutazione della continuazione e dell'omogeneità fattuale.
codice di procedura penale art. 297, comma 3
Applicato il principio della retrodatazione automatica della decorrenza dei termini di custodia cautelare quando nello stesso procedimento siano emesse più ordinanze cautelari per fatti anteriori alla prima ordinanza e legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica; diversamente, la retrodatazione richiede che al momento della prima ordinanza esistessero elementi idonei a giustificare le misure successive.
Sentenza delle Sezioni Unite Librato (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007)
Richiamata come principio consolidato: quando nello stesso procedimento vengono disposte più misure cautelari per fatti anteriori e collegati da concorso formale/continuazione/connessione teleologica, la retrodatazione dei termini opera automaticamente senza necessità che gli elementi delle misure successive fossero già desumibili al momento della prima ordinanza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione privo di indicazioni concrete e riferimenti agli atti è inammissibile: il ricorrente deve specificare gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono erronei e indicare i documenti o atti che comprovano la diversa ricostruzione.
- La retrodatazione automatica dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) si applica quando più ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento per fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza e tra i fatti sussiste concorso formale, continuazione o connessione teleologica; in tale ipotesi non è necessario che gli elementi a fondamento delle misure successive fossero già desumibili al tempo della prima ordinanza.
- La sussistenza del vincolo di continuazione può essere desunta da elementi quali l'identità dell'associazione o del gruppo, l'omogeneità dei reati fine, l'identità dei concorrenti, modalità analoghe e il medesimo contesto spazio-temporale; se il giudice valorizza questi elementi la retrodatazione è giustificata.
- Lo stralcio o la separazione formale di fascicoli non esclude automaticamente la medesima sostanziale riconducibilità al medesimo procedimento: occorre valutare la provenienza e la collegabilità delle notizie di reato e degli atti investigativi.
- Per contestare efficacemente la retrodatazione il soggetto che impugna deve allegare e documentare le specifiche ragioni per le quali i fatti non sono riconducibili alla stessa vicenda (es. prove che dimostrino diversa origine delle notizie di reato, mancanza di continuità o elementi di novità decisivi).
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