Cassazione Civile, Sentenza n. 8/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva riconosciuto alla società Pacchiosi Drill l'agevolazione prevista dall'art. 5 del d.l. 01/07/2009 n. 78 (cd. Tremonti ter) per investimenti in nuovi macchinari. L'Amministrazione censurava che i macchinari erano stati contabilizzati in magazzino prima dell'inizio del periodo agevolato (31/12/2008) e che, inoltre, gli stessi costituivano beni merce venduti a società di leasing e quindi non strumentali all'attività d'impresa; inoltre si contestava che il costo dedotto fosse stato sostenuto fuori dal periodo agevolativo e che, in ogni caso, il beneficio richiede che i beni siano strumentali e l'effettivo sostenimento del costo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla stessa Commissione regionale per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 78/2009 si applichi solo se sussistono congiuntamente due condizioni: 1) i macchinari/apparecchiature siano 'nuovi' e l'investimento sia stato realizzato nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010; 2) i nuovi investimenti siano strumentali all'attività d'impresa. La Corte ha altresì rilevato che operazioni di lease-back o cessioni di beni contabilizzati in magazzino prima del periodo agevolativo, con successivo ritorno della disponibilità alla stessa impresa, non realizzano un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente e non possono legittimare la detassazione.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 01/07/2009 n. 78, conv. L. 03/08/2009 n. 102 (Tremonti ter)
E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature ... fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione ... puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
La Corte interpreta la norma come avente natura agevolativa di stretta interpretazione e subordinata a due condizioni congiunte: novità dei beni realizzata nel periodo 1/7/2009-30/6/2010 e strumentalità all'attività d'impresa; esclude l'applicabilità agli investimenti sostenuti anteriormente al periodo agevolativo oppure a beni destinati alla vendita a terzi (beni merce).
art. 109 T.U.I.R.
Rilevato in sede di doglianza dall'Amministrazione, la Corte utilizza i principi fiscali posti a fondamento della verifica della correlazione tra costo e agevolazione, ossia che l'agevolazione fiscale debba riguardare costi effettivamente rimasti a carico del contribuente e relativi al periodo agevolato.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiamato come criterio generale della controversia: il contribuente che invoca l'agevolazione deve documentare la sussistenza dei requisiti di novità, periodo e strumentalità, mentre l'Amministrazione può eccepire l'assenza di effettivo sostenimento del costo quando l'operazione sia fittizia (es. lease-back).
Massime di principio
- Per godere della detassazione prevista dall'art. 5 d.l. 1/7/2009 n. 78 (Tremonti ter) è necessario che l'investimento riguardi beni nuovi e che l'investimento sia stato effettuato nel periodo 1/7/2009-30/6/2010; investimenti sostenuti anteriormente al periodo non sono agevolabili.
- L'agevolazione si applica solo a beni strumentali all'attività d'impresa e non ai beni merce destinati alla vendita a terzi; se il bene non è destinato all'uso strumentale nell'impresa, il beneficio è precluso.
- Operazioni di lease-back o fattispecie in cui i beni erano già iscritti in magazzino prima dell'inizio del periodo agevolativo e poi 'ritornano' alla società che chiede l'agevolazione non determinano un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente e devono essere guardate con sospetto; tali artifici escludono l'agevolazione.
- La detassazione deve essere correlata a un effettivo onere sostenuto dal contribuente nel periodo agevolabile; in assenza di questa correlazione, si configura un'indebita locupletazione.
- In casi simili, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione chiara e cronologica (ordini, fatture, registrazioni contabili, date di produzione/acquisto, contratti di leasing nei quali il bene è nuovo e acquisito da terzi) che provi la novità, il sostenimento del costo nel periodo e l'uso strumentale del bene.
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