Prescrizioni del Garante n. 43 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro la Società Editrice Italiana S.p.A., editore del quotidiano "La Verità", per la diffusione di articoli che riportavano estratti di videoriprese e intercettazioni concernenti la sua sfera intima. Pur riconoscendo l’interesse pubblico dei fatti di cronaca e prendendo atto della rimozione e deindicizzazione dei contenuti, l’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione di dettagli relativi alla sfera sessuale non rispettasse pienamente il principio di essenzialità dell’informazione e le regole deontologiche per il giornalismo. Per i trattamenti già effettuati, è stato quindi rivolto un ammonimento al titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Ammonimento alla Società Editrice Italiana S.p.A. per la pubblicazione di articoli giornalistici contenenti dettagli sulla sfera intima e sessuale del reclamante
Ammonimento alla Società Editrice Italiana S.p.A. per pubblicazione di articoli su dettagli della sfera intima del reclamante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da un interessato nei confronti della Società Editrice Italiana S.p.A., editore del quotidiano "La Verità", in relazione alla diffusione di articoli fondati su videoriprese e intercettazioni acquisite nell’ambito di un’indagine penale. Il procedimento è stato avviato per verificare la compatibilità della pubblicazione con la disciplina in materia di protezione dei dati personali applicabile al giornalismo.
Origine del reclamo e contenuto della contestazione
Il reclamante aveva chiesto al Garante di ordinare la limitazione definitiva del trattamento, fino al divieto di ulteriore diffusione, di vari articoli che riportavano estratti di materiale audiovisivo relativo alla sua sfera intima. I contenuti editoriali riguardavano video in cui l’interessato compariva in atteggiamenti intimi con soggetti di sesso femminile, materiale che era entrato nella disponibilità della testata dopo essere stato acquisito nel fascicolo di un procedimento penale avviato a seguito di una denuncia-querela presentata dallo stesso reclamante.
Il reclamante aveva inoltre rappresentato di avere presentato una successiva denuncia-querela all’autorità giudiziaria per la diffusione quotidiana degli articoli, ritenuta lesiva della sua reputazione e integrante una campagna stampa diffamatoria.
Difese della società editrice
Nella risposta alla richiesta di informazioni del Garante, la società editrice ha chiesto l’archiviazione del procedimento sostenendo:
- l’improcedibilità del reclamo per la pendenza di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria volto a impedire la pubblicazione degli stessi video;
- l’inammissibilità per genericità della contestazione e mancata indicazione delle norme violate;
- la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia, anche in considerazione del ruolo pubblico dell’interessato;
- la pertinenza di ulteriori elementi emersi dall’inchiesta, relativi a possibili trattative per incarichi e raccomandazioni per assunzioni;
- la natura giornalistica dell’attività svolta, con preteso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.
Con memoria successiva, la società ha ribadito le proprie difese e ha anche affermato di avere provveduto alla rimozione e deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo.
Valutazioni del Garante sulle eccezioni preliminari
L’Autorità ha escluso che la pendenza del giudizio penale o civile sulla presunta diffamazione precludesse il proprio intervento, rilevando che il presente procedimento riguarda la protezione dei dati personali e non l’accertamento della diffamazione. Ha poi ritenuto infondata l’eccezione di genericità, osservando che la contestazione era puntuale e recava l’indicazione delle disposizioni di protezione dati presuntamente violate.
Il Garante ha inoltre rilevato che l’invio dell’atto all’indirizzo PEC della società, qualificabile come domicilio digitale, aveva comunque garantito la piena conoscenza della contestazione, come dimostrato dalla presentazione tempestiva delle memorie difensive.
Quadro normativo applicato al giornalismo
Il provvedimento richiama il principio per cui i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche possono avvenire anche senza il consenso degli interessati, ma nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone cui i dati si riferiscono. In particolare, vengono richiamati:
- gli artt. 136 e seguenti del Codice privacy;
- l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice;
- l’art. 137, comma 3, del Codice;
- gli artt. 5, 6, 8 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
- il principio di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- il principio di essenzialità dell’informazione, particolarmente rilevante nelle notizie che toccano la sfera privata e sessuale.
Valutazione nel merito
L’Autorità ha riconosciuto che i fatti oggetto di cronaca avevano interesse pubblico e che il trattamento si collocava nell’esercizio dell’attività giornalistica. Tuttavia, ha osservato che, pur dopo un asserito filtro redazionale, gli articoli pubblicati rivelavano dettagli relativi alla sfera intima del reclamante non necessari alla comprensione della notizia.
Secondo il Garante, proprio perché la vicenda coinvolgeva aspetti della sfera sessuale, la testata avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al requisito dell’essenzialità, evitando la diffusione di elementi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla cronaca.
Rimozione e deindicizzazione dei contenuti
Il Garante ha preso atto della dichiarazione della società editrice circa la rimozione e deindicizzazione degli articoli. Dalle verifiche effettuate dall’Ufficio, i contenuti non risultavano più accessibili online, neppure tramite ricerca associata al nome del reclamante. Anche l’ulteriore articolo indicato dalla società come non pubblicato online non è risultato reperibile in rete.
Esito e misure adottate
Pur in presenza della rimozione dei contenuti, il Garante ha ritenuto necessario richiamare formalmente il titolare al rispetto della disciplina privacy nell’attività giornalistica, con particolare riguardo alla pubblicazione di dettagli non essenziali e lesivi della dignità della persona.
Pertanto, per i trattamenti già realizzati, è stato adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, in conformità all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Impugnazione
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal diretto interessato, che chiedeva di limitare in modo definitivo, fino al divieto, l’ulteriore diffusione di articoli del quotidiano "La Verità" contenenti estratti di videoriprese e intercettazioni acquisite in un’indagine penale. Le riprese ritraevano l’interessato in atteggiamenti intimi con soggetti di sesso femminile e, secondo il reclamante, la diffusione quotidiana degli articoli aveva dato luogo a una campagna stampa diffamatoria e lesiva della reputazione e della riservatezza.
Difese del titolare e questioni preliminari
La società editrice ha chiesto l’archiviazione sostenendo, da un lato, l’improcedibilità del reclamo per la pendenza di un parallelo giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria e, dall’altro, l’inammissibilità per genericità della contestazione. Ha inoltre rivendicato la sussistenza di un interesse pubblico alla notizia, in ragione del ruolo pubblico del reclamante, e ha affermato di aver operato un filtro giornalistico rigoroso, nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Il Garante ha respinto le eccezioni, precisando che il procedimento amministrativo riguarda la protezione dei dati personali, distinta dall’eventuale giudizio sulla diffamazione, e che la contestazione era sufficientemente puntuale.
Valutazioni sul trattamento giornalistico
L’Autorità ha ribadito che i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso, ma devono rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati, oltre al principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche. Nel caso concreto, pur riconoscendo che i fatti narrati avevano rilevanza di interesse pubblico e che il contesto era quello dell’esercizio dell’attività giornalistica, il Garante ha rilevato che gli articoli pubblicati contenevano dettagli non essenziali e lesivi della dignità della persona, soprattutto in relazione alla sfera sessuale.
Rimozione, deindicizzazione e verifiche dell'Ufficio
La società editrice ha dichiarato di avere rimosso e deindicizzato gli articoli oggetto di reclamo, indicando i relativi URL, salvo un contenuto editoriale non pubblicato online. Il Garante ha preso atto della dichiarazione e ha verificato che i contenuti non risultavano più reperibili online, neppure tramite ricerca per nome del reclamante, confermando anche che l’articolo non pubblicato online non era rinvenibile in rete.
Esito del procedimento e misura adottata
Pur in assenza di ulteriori misure coercitive sui contenuti già rimossi, il Garante ha ritenuto opportuno rivolgere un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l’inosservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati nell’attività giornalistica, con particolare riferimento al principio di essenzialità dell’informazione nei casi che investono la sfera sessuale delle persone coinvolte. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
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