Cassazione Penale, Sentenza n. 16320/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (8 mesi di reclusione) per il reato indicato al capo A) (art. 483 c.p.) e contestava: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Torre Annunziata (Pompei) perché l'ultimo atto del tentativo di truffa sarebbe stato posto in essere da lì o, comunque, in ragione del luogo di residenza dell'imputato; 2) l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della richiesta, proposta in appello, di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p., ivi comprese le pene pecuniarie, nonostante la mancanza di condizioni ostative.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo (competenza territoriale) lo ha rigettato: il verbale d'udienza dimostrava che l'eccezione di incompetenza era stata sollevata solo con riferimento ai fatti rubricati al capo A) e quindi la questione riferita al capo B) era preclusa in appello; inoltre la giurisprudenza indica che, nel tentativo di truffa via invio di documenti/messaggi, la competenza territoriale si radica nel luogo di ricezione/ove la persona offesa sarebbe stata indotta in errore (nel caso, Roma). Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: la Corte d'appello non ha pronunciato sulla richiesta di pene sostitutive devoluta specificamente in appello; trattandosi di motivo ammissibile (anche in ragione del d.lvo 19/03/2024 n. 31 che consente la formulazione in appello), la sentenza è stata annullata con rinvio affinché il giudice di rinvio si pronunci sulla possibile applicazione delle sanzioni sostitutive.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma del codice penale invocata in relazione al reato per cui è stata irrogata la condanna; la Corte non ha annullato la condanna sul merito di tale reato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di impugnazione e all'ampiezza della censura in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei termini consentiti.
artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali connesse alla competenza territoriale; la Corte ha però ritenuto infondata la censura per preclusione e per corretta determinazione del luogo competente.
art. 21 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla preclusione delle questioni non dedotte in primo grado; applicata per escludere la proposizione in appello di una questione di competenza non sollevata in primo grado.
art. 1326 cod. civ.
Richiamato dalla Corte d'appello (e confermato) per sostenere che l'accettazione della proposta integra il perfezionamento del contratto e quindi rileva, ai fini della competenza, il luogo in cui tale accettazione/induzione in errore è avvenuta.
art. 20-bis cod. pen.
Norma invocata per la possibilità di applicare pene sostitutive alla pena detentiva; la Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta di applicazione di tali pene, presentata in appello, doveva essere esaminata e ha disposto il rinvio per consentire la decisione sul punto.
art. 58 e seguenti (legge n. 689/1981)
Riferimento alle norme sulle pene sostitutive/afflittive e sulla conversione della pena; citate in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra sanzione sostitutiva.
d.lvo 19/03/2024 n. 31
Decreto legislativo che ha introdotto la possibilità di presentare in appello la richiesta di sostituzione della pena per la prima volta in gravame (nuovo art. relativo nel codice di procedura penale), motivo per cui la domanda proposta in appello risultava ammissibile.
Massime di principio
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono risultare chiaramente dal verbale d'udienza: se la questione è stata sollevata solo in relazione a specifici capi, non può essere estesa in appello ad altri capi preclusi.
- Nel tentativo di reati commessi mediante invio di messaggi o documenti (es. tentata truffa), la competenza territoriale si determina spesso nel luogo di ricezione dove la persona offesa sarebbe stata indotta in errore, non necessariamente nel luogo di spedizione.
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciare su tutti i motivi validamente devoluti in gravame; l'omessa valutazione di una specifica doglianza ammissibile costituisce vizio annullabile in Cassazione.
- Se una normativa (es. decreto legislativo) consente di formulare in appello per la prima volta istanze relative al trattamento sanzionatorio (pene sostitutive), tali richieste sono ammissibili e devono essere esaminate dal giudice d'appello; il mancato esame può portare al rinvio.
- Un annullamento parziale con rinvio può riguardare esclusivamente la questione omessa (qui: il trattamento sanzionatorio), lasciando impregiudicata la conferma delle altre statuizioni di merito già rispettate dalla Cassazione.
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