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Sentenza

Sentenza del 13/01/2021 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 61/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - MOTIVAZIONE DELLE SENTENZA - Motivazione per relationem - Riproduzione contenuto di un atto di parte - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'imponibilità dei canoni di locazione relativi all'anno 2014 per un contratto di locazione commerciale risolto anticipatamente il 31/10/2014. L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento recuperando a tassazione i canoni fino alla data di risoluzione (detraendo i canoni già dichiarati) per un maggior imponibile di euro 29.093,00. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che i canoni non percepiti, accertata la mancata riscossione tramite procedimento concorsuale della società conduttrice, non dovessero concorrere alla formazione del reddito. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che, ai sensi dell'art.26 TUIR, i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dalla percezione e che, per le locazioni non abitative, il canone va dichiarato fino alla risoluzione del contratto; ha richiamato giurisprudenza (Cass. n.348/2019) e circolari che confermano tale principio.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione dei canoni relativi al periodo di vigenza del contratto fino al 31/10/2014 (con maggior imponibile di euro 29.093,00). Ha inoltre affermato la liceità della motivazione "per relationem" quando il giudice fa propri e condivide passi chiari ed esaustivi degli scritti di parte. Le spese sono compensate tra le parti per il grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 26 Tuir (D.P.R. n. 917/1986)

    primo comma citato nel testo

    I redditi fondiari concorrono a formare il reddito indipendentemente dalla percezione; il canone contrattualmente previsto va dichiarato fino alla risoluzione del contratto.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973

    citato come base dell'avviso di accertamento

    Norma procedurale utilizzata dall'Ufficio per l'emissione dell'avviso di accertamento fiscale.

  • art. 52 D. Lgs. n. 546/1992

    citato come norma dell'appello

    Norma processuale che disciplina l'appello nel processo tributario.

  • art. 30 Tuir

    menzionato nel testo in relazione all'art. 26

    Richiamato come deroga contenuta nel Titolo relativo ai redditi fondiari (menzione degli eventuali casi di esclusione previsti dall'art.30).

  • Cass. civ. n. 348/2019

    La sola risoluzione consensuale del contratto, unita al mancato pagamento dei canoni anteriori alla risoluzione, non esclude di per sé l'imponibilità dei canoni, salvo inequivoca volontà retroattiva delle parti.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.05.2014

    Conferma che la tassazione del reddito fondiario si applica indipendentemente dalla effettiva percezione del canone e che fino alla risoluzione del contratto il canone va dichiarato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 362/2000

    Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art.26, sottolineando che il locatore dispone di rimedi per ottenere la risoluzione e il reintegro dell'immobile (sfratto, clausole risolutive etc.) per evitare imposizioni su redditi non effettivamente prodotti.

  • SS.UU. n. 642/2015

    citata in tema di motivazione per relationem

    Consente al giudice di motivare per relationem aderendo alle ragioni chiare ed esaustive esposte in atti dalle parti, in linea con un processo giusto ed efficiente.

Massime di principio

  • La motivazione 'per relationem' è legittima quando il giudice condivide e fa propri passi chiari ed esaustivi degli atti di parte: non è necessario parafrasare ripetutamente ragioni già esposte in modo completo.
  • Ai sensi dell'art.26 TUIR, i redditi fondiari concorrono al reddito anche se non percepiti; per le locazioni commerciali il canone va dichiarato fino al momento in cui il contratto si risolve effettivamente.
  • La risoluzione del contratto rileva ai fini fiscali solo dal momento in cui si realizza e non ha effetto retroattivo, salvo che vi sia prova inequivoca di volontà retroattiva delle parti.
  • La prova della mancata percezione (es. insinuazione al passivo fallimentare, chiusura per assenza di attivo) non esonera automaticamente dall'imposizione: il locatore deve attivare i rimedi contrattuali o esecutivi per ottenere la risoluzione o il reintegro dell'immobile e limitare così l'imponibilità.
  • In casi similari, il contribuente dovrebbe documentare una causa di esclusione prevista dalla norma (es. efficacia retroattiva della risoluzione) o dimostrare specifiche e giudizialmente accertate situazioni che la legge equipari a inesistenza del reddito percepito.

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