Sentenza del 28/05/2015 n. 980 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Commissioni tributarie - Cartella di pagamento recante l'importo delle spese di lite - Sentenza definitiva - Applicabilità definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa alle spese di lite, sostenendo che la controversia potesse ancora beneficiare della definizione delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. La questione riguardava, in particolare, il momento in cui una sentenza della Corte di Cassazione deve considerarsi definitiva: secondo il ricorrente, la lite avrebbe potuto essere considerata pendente fino alla comunicazione o alla conoscenza della sentenza motivata da parte delle parti.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La Corte ha stabilito che la sentenza della Cassazione diviene definitiva al momento della sua emissione, coincidente con la stesura e la sottoscrizione del dispositivo, e non con il successivo deposito della motivazione o con la comunicazione alle parti. Da tale momento la decisione acquista valore di giudicato e non è più modificabile. Pertanto, se la sentenza era già stata emessa prima della disciplina di definizione agevolata, la lite non era più pendente e non poteva beneficiare dei relativi vantaggi fiscali; la cartella concernente le spese di lite è quindi rimasta valida.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98
La definizione agevolata si applica alle liti fiscali effettivamente pendenti alla data prevista dalla legge. Una controversia già definita da una sentenza della Corte di Cassazione non può essere considerata pendente, anche se la motivazione non è ancora stata portata a conoscenza delle parti.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di una definizione agevolata delle liti fiscali, occorre verificare se la controversia fosse realmente pendente alla data stabilita dalla legge, non semplicemente se le parti non avessero ancora ricevuto la motivazione della sentenza.
- Una sentenza della Corte di Cassazione deve considerarsi definitiva dal momento della sua emissione, identificato nella stesura e sottoscrizione del dispositivo, e non dal momento della comunicazione o della notificazione alle parti.
- Il successivo deposito o completamento della motivazione non proroga la pendenza della lite né consente di accedere retroattivamente a benefici fiscali riservati alle controversie ancora pendenti.
- Quando una controversia è già stata definita con efficacia di giudicato, le spese di lite possono essere richieste mediante cartella e non sono automaticamente assorbite da una successiva disciplina di definizione agevolata.
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