Cassazione Penale, Sentenza n. 8756/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'aumento di pena applicato per la contravvenzione ex art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi). Si deduce che, essendo prevista per tale contravvenzione una pena alternativa, l'aumento per continuazione doveva essere operato con riguardo ad una sola specie di pena (o quella detentiva o quella pecuniaria) e non, come fatto dalla Corte d'appello, su entrambe le specie contemporaneamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che i giudici d'appello hanno applicato un aumento "contra ius", irrogando un aumento sia sulla pena detentiva sia sulla pena pecuniaria relativa all'art. 697 c.p., contrariando il principio secondo cui, quando il reato principale è punito con pena detentiva e pecuniaria congiunte e il reato-satellite è punito con pena alternativa, l'aumento per continuazione deve gravare su una sola specie della pena-base. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla pena di continuazione per il capo d) (art. 697 c.p.) e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminazione dell'aumento secondo i principi di diritto indicati (tra cui l'obbligo di adeguata motivazione nella scelta tra aumento sulla pena detentiva o sulla pena pecuniaria, conformemente all'art. 133 c.p.).
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
Norma che disciplina la detenzione abusiva di armi e prevede, per la contravvenzione, una pena alternativa (arresto o ammenda). La Corte ha richiamato il regime sanzionatorio quale parametro per stabilire che l'aumento per continuazione, rispetto a un reato satellite con pena alternativa, può colpire una sola specie di pena del reato principale.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e l'obbligo di motivazione. La Corte ha ricordato che la scelta tra aumentare la pena detentiva o la pena pecuniaria deve essere adeguatamente motivata in base ai principi generali e ai criteri previsti da questa norma.
d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020), art. 23, comma 8
Norma procedurale che autorizza la trattazione scritta del procedimento in assenza di richiesta di discussione orale entro i termini; qui applicata per disporre la trattazione scritta del ricorso.
D.P.R. 09/10/1990, n. 309, artt. 73 e 80
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti che disciplinano la detenzione a fini di spaccio; indicate in motivazione come reato principale rispetto al quale è stato parametrato il trattamento sanzionatorio complessivo.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 43034 del 11/10/2022 - Cristaldi; Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - Basile; Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 - Giglia)
Prassi giurisprudenziale richiamata per affermare il principio secondo cui, nella continuazione, se il reato principale ha pena congiunta (detentiva e pecuniaria) e il reato-satellite ha pena alternativa, l'aumento deve colpire una sola specie della pena-base; inoltre, se le pene sono dello stesso genere (es. detentiva) ma di specie diversa (reclusione/arresto), l'aumento va reso omogeneo trasformando la pena satellite nello stesso genere della pena-base, e la scelta del giudice richiede adeguata motivazione.
Massime di principio
- Se il reato principale è punito con pena detentiva e pecuniaria congiunte e il reato satellite è punito con pena alternativa, l'aumento per continuazione deve essere operato rispetto a una sola specie di pena (o quella detentiva o quella pecuniaria), non su entrambe contemporaneamente.
- Quando le pene tra reato base e reato satellite sono dello stesso genere (per esempio entrambe detentive: reclusione e arresto) anche se di specie diversa, l'aumento va reso omogeneo adattando la pena satellite al genere della pena-base.
- La scelta del giudice tra aumentare la pena detentiva o la pena pecuniaria deve essere adeguatamente motivata secondo i criteri generali e gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; la mancanza di motivazione o l'applicazione errata dell'aumento legittima l'annullamento con rinvio.
- In sede di appello il giudice che ridetermina il trattamento sanzionatorio deve rispettare la regola sulla specie di pena da incrementare per la continuazione; il vizio in questo ambito è correggibile con annullamento limitato e rinvio ad altra sezione per nuovo calcolo motivato.
- Proceduralmente, in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, è ammessa la trattazione scritta del ricorso (d.l. 137/2020, art. 23, comma 8).
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