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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 1140 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - operazione soggettivamente inesistente - detraibilità dell'imposta - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo al 2008. Contestava, da un lato, la detrazione dell'IVA su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le fatture erano intestate a M.G. e S.I. di M.G., mentre la merce era stata effettivamente venduta e consegnata da N.E.M. di M.B., e l'amministratore della società conosceva tale divergenza. Dall'altro lato, contestava la qualificazione come non imponibili di alcune cessioni intracomunitarie o triangolari, poiché il trasporto della merce fuori dall'Unione Europea era stato curato direttamente dalla società acquirente e non dal cedente nazionale. Venivano inoltre contestate le sanzioni per l'omessa regolarizzazione degli acquisti e per l'illegittima detrazione dell'IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha integralmente rigettato il ricorso della società contro l'avviso di accertamento. Ha stabilito che l'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti non è detraibile quando il cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando la diligenza media, che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo cedente e che l'operazione si inseriva in un'evasione o frode. Nel caso concreto, la consapevolezza è stata desunta dalle dichiarazioni dell'amministratore, dalla cessazione dell'attività del soggetto formalmente indicato in fattura, dall'entità e dalla ripetitività delle operazioni e dai rapporti esclusivi con l'effettivo venditore. La CTR ha inoltre ritenuto imponibili le cessioni interne, poiché il cedente nazionale non aveva curato né organizzato il trasporto all'estero: tale attività era stata svolta dalla stessa acquirente. Sono state quindi confermate anche le sanzioni per l'omessa regolarizzazione e per l'illegittima detrazione dell'IVA. Il Fallimento B.M. s.r.l. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 633/1972

    le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi

    La non imponibilità delle cessioni all'esportazione, comprese quelle triangolari, richiede che il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio dell'Unione Europea avvenga a cura o a nome del cedente, anche se su incarico del cessionario. Se il trasporto è curato direttamente dal cessionario, la cessione interna non beneficia del regime di non imponibilità.

  • Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    In caso di acquisto di beni o servizi senza applicazione dell'IVA quando l'imposta era dovuta, il cessionario deve regolarizzare l'operazione nei termini previsti; l'omessa regolarizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni.

  • Principio di neutralità dell'IVA e giurisprudenza della Corte di cassazione, ordinanza n. 5873 del 28 febbraio 2019

    L'IVA può essere detratta anche quando la fattura è emessa da un soggetto diverso dall'effettivo cedente, purché il contribuente non sapesse e non potesse sapere, usando la diligenza media, che l'operazione era collegata a un'evasione o frode. L'Amministrazione deve provare tale consapevolezza, anche mediante presunzioni semplici.

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA su una fattura emessa da un soggetto diverso dall'effettivo cedente non è automaticamente esclusa: diventa illegittima quando l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della divergenza e del possibile intento fraudolento.
  • La consapevolezza del contribuente può essere provata anche tramite indizi convergenti, come rapporti diretti con un soggetto diverso da quello indicato in fattura, cessazione dell'attività del formale cedente, ripetitività e rilevante valore delle operazioni o evidenti anomalie documentali.
  • Nelle esportazioni triangolari, la non imponibilità richiede che il trasporto all'estero sia effettuato a cura o a nome del cedente, anche per incarico del cessionario. Se è il cessionario italiano a organizzare e curare direttamente il trasporto, l'acquisto dal cedente nazionale è normalmente soggetto a IVA.
  • Quando un acquisto avrebbe dovuto essere assoggettato a IVA, il cessionario deve procedere alla regolarizzazione nei termini di legge; l'omissione può comportare sanzioni autonome, anche se la merce è stata successivamente esportata.
  • La conoscenza della falsità soggettiva delle fatture esclude la buona fede e può giustificare non solo il recupero dell'IVA detratta, ma anche l'applicazione delle relative sanzioni.

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