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Sentenza

Sentenza n. 1757/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 7 febbraio 2023, notificato il 17 marzo 2023, di conferma della sospensione cautelare dal servizio con corresponsione dell’assegno alimentare, nonché telescritto urgente del 7 febbraio 2023 e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’agente aveva impugnato la sospensione cautelare dal servizio, proposta il 31 gennaio 2023 dal dirigente del Compartimento della Polizia stradale per la Calabria e disposta con decreto del 7 febbraio 2023. La misura era collegata a indagini su presunte irregolarità nella prova scritta, tenutasi il 21 giugno 2019, di un concorso per 965 allievi finanzieri: al ricorrente erano state contestate ipotesi di reato relative, tra l’altro, a un’associazione finalizzata alla sostituzione illecita di candidati. Il GIP aveva rigettato il 7 marzo 2022 la richiesta di misure cautelari personali. Il ricorrente aveva dedotto: incompetenza e violazione dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981 e dell’art. 21-octies l. 241/1990; travisamento, difetto d’istruttoria, violazione del giusto procedimento e insussistenza dei presupposti; violazione dell’obbligo di motivazione e manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento e difetto dei presupposti; violazione della presunzione d’innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU, nonché dei principi di affidamento e trasparenza; infine, violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990. Nel luglio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, affermando che le vicende alla base della misura erano state superate dal rinvio a giudizio e dalla pendenza del processo in dibattimento.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sette motivi di annullamento, poiché il ricorrente ha dichiarato sopravvenuto il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Ha rilevato che, nel processo amministrativo, la parte può disporre dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e che il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La rinuncia era irrituale perché notificata a un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello dedicato agli atti giudiziari, ma tale irregolarità non impediva di valutarla come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile; spese della fase di merito compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Peraltro, giurisprudenza consolidata osserva anche che il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a. e dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, qualora la rinuncia irrituale può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    Anche una rinuncia irrituale può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.

  • art. 35 c.p.a.

    Peraltro, giurisprudenza consolidata osserva anche che il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a. e dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, qualora la rinuncia irrituale può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    Il ricorso è improcedibile quando, anche sulla base di una rinuncia irrituale, risulta sopravvenuta la carenza dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino a quando la causa è trattenuta in decisione; in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara improcedibile il ricorso, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • L’irritualità formale della rinuncia non impedisce di dichiarare improcedibile il ricorso quando l’atto, per il suo contenuto, manifesta in modo inequivoco la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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