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Ordinanza

Ordinanza n. 3087/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa; dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed estesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dai vincitori in posizione eccedentaria rispetto ai posti effettivamente disponibili.

Giustizia amministrativa202600701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui include candidati con punteggio inferiore a quello della ricorrente, nonché gli atti di valutazione dei titoli e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della procedura concorsuale, deducendo la propria illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori, poiché risultavano inseriti candidati con punteggio inferiore. Ha inoltre contestato i verbali della commissione relativi all'eventuale predeterminazione dei subcriteri per l'attribuzione dei punteggi ai titoli e alla valutazione dei titoli da lei dichiarati, chiedendo anche l'annullamento degli atti consequenziali, inclusi gli eventuali contratti di lavoro stipulati con vincitori collocati in posizione eccedentaria. In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti, allo stato, i presupposti per concedere la tutela e reputando necessario approfondire la controversia nella fase di merito, dopo la completa integrazione del contraddittorio. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Ha prescritto la pubblicazione dell'avviso, del ricorso e dell'ordinanza secondo le modalità indicate, la creazione di un collegamento denominato "Atti di notifica", il mantenimento della documentazione pubblicata fino alla sentenza definitiva di primo grado e il rilascio alla ricorrente di un attestato dell'avvenuta notificazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato compimento degli adempimenti di notificazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comportano l'improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei vincitori e degli idonei potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei rispettivi indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti processuali.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere ordinata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, dell'amministrazione intimata, dell'oggetto degli atti impugnati, della categoria dei controinteressati e del testo del ricorso e dell'ordinanza, nel rispetto dell'oscuramento dei dati personali e sanitari.
  • Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la notificazione per pubblici proclami o del termine per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento determina l'improcedibilità del ricorso.
  • In sede cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento nel merito e la previa completa integrazione del contraddittorio, il giudice può respingere l'istanza cautelare senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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