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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Viterbo e dall'I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Cremona in favore dei signori Amendolara Giacinto (pratica n. 002202200372857 del 20.04.2023); Caruso Felice (pratica n. 002202000074507 del 11.10.2022); Morcioni Ettore (pratica n. 02201700079412 del 08.04.2020) nella parte in cui non attribuiscono agli odierni ricorrenti i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, D.L. n. 387/1987 e di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto; nonché per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis, D.L. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo; e per la condanna dell'INPS alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) previa inclusione degli scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. 387 del 1987 ed alla sua erogazione.

Giustizia amministrativa202400349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, cessati a domanda dalla Guardia di Finanza dopo avere compiuto almeno 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno impugnato i prospetti di liquidazione del TFS e chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987, nonché profili di eccesso di potere, sostenendo che la disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e che l'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. ne conferma la persistente applicabilità. L'INPS ha contestato la fondatezza della pretesa e ha eccepito, tra l'altro, la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pacifici i requisiti anagrafici e contributivi dei ricorrenti e ha affermato che l'art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce i sei scatti anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessi a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 d.lgs. 165/1997, che assoggetta il beneficio a un onere contributivo per le cessazioni a domanda, è stato ritenuto applicabile ai soli fini pensionistici e non alla liquidazione del TFS. L'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso; inoltre, l'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. stabilisce che l'art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare. Il Collegio ha escluso che l'art. 38 d.P.R. 1032/1973 contenga un elenco tassativo ostativo, poiché la base contributiva comprende anche assegni e indennità previsti da altre leggi come utili ai fini previdenziali. Ha inoltre escluso qualsiasi decadenza per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, ritenendo la disposizione ambigua, non qualificando il termine come perentorio né collegandovi espressamente una decadenza; il riferimento alle condizioni riguarda lo status anagrafico e previdenziale, non oneri procedimentali. L'INPS è stato condannato a rideterminare entro sessanta giorni il TFS, includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, conv. in l. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. 232/1990

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione si applica anche al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda in presenza dei requisiti di età e servizio, e consente il computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, conv. in l. 468/1987, come modificato dall'art. 11 l. 231/1990

    Ai sottufficiali delle Forze armate [...] che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti [...] sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio

    La precedente formulazione limitativa non è tornata in vigore per effetto dell'abrogazione della norma modificativa, poiché l'abrogazione non determina normalmente la reviviscenza della disciplina anteriormente abrogata.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Gli aumenti periodici [...] sono attribuiti [...] all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda [...] Gli aumenti periodici [...] sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale

    Il regime oneroso per la cessazione a domanda opera ai fini pensionistici e non incide sul diritto al computo dei sei scatti nella liquidazione del TFS disciplinata dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010

    legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10

    L'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente disciplina limitativa degli scatti.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale

    L'elenco delle voci rilevanti per il TFS non è tassativo e comprende le voci previste da altre disposizioni legislative, tra cui l'art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Sulle somme dovute a titolo previdenziale spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis d.l. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza, che cessi a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; in tale ipotesi i sei scatti stipendiali devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • Il regime oneroso previsto dall'art. 4 d.lgs. 165/1997 per l'attribuzione degli aumenti periodici al personale cessato a domanda opera ai fini pensionistici e non esclude il computo dei sei scatti nella liquidazione del TFS previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
  • L'abrogazione di una disposizione modificativa non determina la reviviscenza della disciplina anteriormente abrogata, salvo espressa previsione legislativa; pertanto l'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non ripristina la formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987 che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza dal beneficio quando la disposizione non lo qualifichi come perentorio né colleghi espressamente al suo superamento tale conseguenza; l'ambiguità normativa impedisce di desumere una decadenza.
  • L'art. 38 d.P.R. 1032/1973 non contiene un elenco tassativo delle voci computabili nel TFS, poiché la base contributiva comprende anche assegni e indennità che altre disposizioni di legge qualificano come utili ai fini previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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