Sentenza n. 990/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Siena di esclusione dagli elenchi dei richiedenti asilo da inserire nei CAS del 24 giugno 2025 e accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all'attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Siena del 24 giugno 2025 di inserimento del richiedente in un elenco separato e di mancata immediata assegnazione a una struttura CAS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Siena lo aveva inserito in un elenco di richiedenti, anziché procedere immediatamente al suo inserimento nel sistema delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. In particolare, ha lamentato anche l’inclusione in una sezione separata destinata ai soggetti sottoposti alla procedura Dublino, distinta rispetto agli altri richiedenti. Con il ricorso aveva chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di attribuirgli idonee misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché il ricorrente ha comunicato che, dalla fine di settembre 2025, era stato inserito in un CAS nel Comune di Chiusi. L’avvenuta assegnazione della misura di accoglienza ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione richiesta sul provvedimento originariamente impugnato. Per la peculiarità dei fatti, le spese di lite sono state compensate. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha liquidato in favore del difensore il compenso professionale di euro 2.284,50, pari alla metà dell’importo di euro 4.569,00, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per cessazione della materia del contendere
Il ricorso è improcedibile quando, per il sopravvenire di fatti nuovi, viene meno la materia del contendere e l’interesse concreto alla decisione sulla domanda proposta.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso professionale spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando la riduzione prevista dalla norma.
Massime di principio
- La sopravvenuta assegnazione del richiedente protezione internazionale a una struttura di accoglienza, quando realizza la misura richiesta in giudizio, determina il venir meno dell’interesse concreto alla decisione sull’originario diniego o sulla mancata assegnazione e comporta l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
- In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore deve essere liquidato applicando la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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