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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/174

Regolamento delegato (UE) 2026/174 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica strategica e delle notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri

Normativa europea32026R0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/2115 disciplinando in modo dettagliato come gli Stati membri devono presentare alla Commissione le domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e come devono notificare le altre modifiche non soggette ad approvazione. Stabilisce contenuti minimi delle domande e delle notifiche, limiti alla presentazione simultanea o successiva, regole sui termini di esame della Commissione e date-limite specifiche per alcune categorie di interventi. Prevede inoltre ulteriori ipotesi in cui le domande di modifica non rientrano nel numero massimo annuale e coordina il tutto con l’uso obbligatorio del sistema SFC2021. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2026 e abroga il regolamento delegato (UE) 2023/370, salvo il regime transitorio per le domande già presentate prima di tale data.

Procedura, contenuti e termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e delle notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC, con ulteriori casi esclusi dal limite massimo annuale di modifiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alla Commissione europea e, indirettamente, ai piani strategici della PAC adottati nell’ambito del regolamento (UE) 2021/2115. Disciplina sia le modifiche strategiche soggette ad approvazione della Commissione ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, sia le "altre modifiche" da notificare ex articolo 119, paragrafo 9. Si applica dal 1o gennaio 2026; le nuove regole di procedura e i termini si coordinano con il sistema elettronico SFC2021. Restano fuori, per specifiche discipline transitorie, le domande di modifica presentate prima del 1o gennaio 2026, che continuano a essere trattate secondo il regolamento delegato (UE) 2023/370.

Regolamento delegato (UE) 2026/174: procedure e termini per modificare i piani strategici della PAC

Il regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2021/2115 alla luce della riforma dell’articolo 119 operata dal regolamento (UE) 2025/2649. La finalità è uniformare a livello UE le modalità con cui gli Stati membri presentano le domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e notificano le altre modifiche non soggette ad approvazione, assicurando al contempo certezza giuridica, tempestività dell’esame e uso coerente della piattaforma SFC2021.

Contesto normativo e ratio

I considerando evidenziano che, dopo la modifica dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, solo le modifiche strategiche di cui al paragrafo 2 richiedono l’approvazione della Commissione, mentre le altre modifiche vanno notificate e possono essere oggetto di opposizione entro 30 giorni lavorativi se non compatibili con il diritto dell’Unione. Il regolamento mira quindi a colmare il vuoto procedurale su contenuti, tempi, gestione di domande e notifiche simultanee e casi eccezionali, evitando versioni multiple del piano e garantendo il corretto collegamento con il piano finanziario e i pagamenti.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’intervento regolamentare a tre profili: procedure di presentazione delle domande di modifica strategica, procedure di notifica delle altre modifiche e termini per entrambe, oltre alle ipotesi in cui non opera il numero massimo di domande di modifica strategica. Il regolamento si rivolge agli Stati membri e alla Commissione, con effetti indiretti su beneficiari e agricoltori in quanto destinatari delle misure dei piani strategici della PAC.

Contenuto delle domande di modifica strategica

Ai sensi dell’articolo 2, la domanda deve indicare quale tipo di modifica strategica, tra quelle dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere da a) a d), è richiesto e se la domanda incorpora modifiche già notificate e oggetto di opposizione. Per ogni modifica proposta vanno indicati:

  • la parte del piano strategico interessata;
  • i motivi della modifica;
  • l’impatto sugli obiettivi specifici dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2;
  • l’impatto su target intermedi e finali e indicatori;
  • l’impatto sul piano di finanziamento;
  • se del caso, la giustificazione dell’adeguamento rispetto all’opposizione della Commissione;
  • il parere del comitato di monitoraggio e, per il FEAGA, la data di decorrenza degli effetti proposta ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera d).

La domanda può contenere una o più proposte di modifica, ma gli Stati membri possono presentare una sola domanda alla volta. Una nuova domanda è ammissibile solo dopo il ritiro della precedente o dopo la decisione della Commissione; se il ritiro è intervenuto, occorre attendere che la Commissione ne prenda atto.

Notifiche delle altre modifiche e loro gestione

L’articolo 3 disciplina il contenuto delle notifiche di altre modifiche ex articolo 119, paragrafo 9. La notifica deve contenere descrizione della modifica, parte del piano interessata, motivi ed effetti previsti, ragione per cui la modifica non rientra nel paragrafo 2, la giustificazione specifica per le modifiche relative alle BCAA 1 e 4, la data o le date di applicazione e il parere del comitato di monitoraggio.

Le notifiche possono essere ritirate solo prima della scadenza dei 30 giorni lavorativi entro cui la Commissione può opporsi. Se non vi è opposizione, le modifiche devono essere incluse nel piano modificato che accompagna la successiva domanda di modifica strategica. È inoltre possibile aggiungere a una domanda già avviata le modifiche notificate cui la Commissione si sia opposta.

Presentazione simultanea e coordinamento con l’opposizione della Commissione

L’articolo 4 disciplina le ipotesi di presentazione simultanea o ravvicinata di domanda di modifica strategica e notifica di altre modifiche. Se la Commissione si oppone alle altre modifiche, lo Stato membro deve comunicarle entro 2 giorni lavorativi se intende aggiungerle alla domanda già presentata. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche potranno essere inserite solo nella domanda successiva.

Se invece lo Stato membro decide di aggiungerle:

  • i motivi di opposizione della Commissione valgono come osservazioni ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 5;
  • il termine di 3 mesi per l’approvazione è sospeso fino alla risposta completa dello Stato membro;
  • entro 10 giorni lavorativi lo Stato membro deve incorporare le modifiche nel piano modificato;
  • la Commissione può formulare ulteriori osservazioni e chiedere informazioni anche dopo la scadenza del termine ordinario già maturato per la domanda originaria.

Termini di esame e scadenze specifiche

L’articolo 5 introduce una regola di sospensione del termine di 3 mesi per l’approvazione: esso resta sospeso dal momento delle osservazioni della Commissione fino alla presentazione di una nuova versione del piano che recepisca tutte le osservazioni; se la risposta è solo parziale, la sospensione continua. Sono inoltre fissati tre termini di presentazione:

  • 30 settembre 2028 per domande e notifiche relative ai tipi di intervento di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;
  • 30 settembre 2029 per domande e notifiche relative ai tipi di intervento del capo IV;
  • 31 marzo 2026 per le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 103, paragrafo 6.

Casi esclusi dal limite massimo di domande di modifica

L’articolo 6 individua una serie di ipotesi che non si computano nel numero massimo di domande di modifica strategica previsto dall’articolo 119, paragrafo 7. Tra queste rientrano le modifiche dovute a misure di emergenza per calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi riconosciuti dall’autorità nazionale competente, nonché i cambiamenti improvvisi delle condizioni socioeconomiche; le modifiche imposte da cambi normativi dell’Unione o decisioni giurisdizionali; le misure eccezionali adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013; le variazioni connesse agli strumenti finanziari ex articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060; il disimpegno automatico ex articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116; e le modifiche notificate cui la Commissione si oppone ex articolo 119, paragrafo 9.

Per il caso del disimpegno automatico, la domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile. Se una domanda combina uno di questi casi con altre modifiche ordinarie, essa rientra invece nel computo del numero massimo di domande.

Scambio documentale e sistema SFC2021

L’articolo 7 stabilisce che tutti gli scambi formali tra Stati membri e Commissione devono avvenire tramite SFC2021, non solo per domande e notifiche, ma anche per correzioni puramente materiali, correzioni di errori palesi e correzioni redazionali di cui all’articolo 119, paragrafo 12.

Regime transitorio, abrogazione ed efficacia temporale

L’articolo 8 prevede che le domande presentate prima del 1o gennaio 2026 restino disciplinate dal regime previgente; una nuova domanda di modifica strategica potrà essere presentata soltanto dopo il ritiro della domanda precedente o dopo la decisione della Commissione. L’articolo 9 abroga il regolamento delegato (UE) 2023/370, che continua però ad applicarsi alle domande presentate prima del 1o gennaio 2026.

L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applichi dal 1o gennaio 2026, in coerenza con la data di entrata in vigore della riforma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione materiale

L’articolo 1 precisa che il regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 con riferimento a: procedure di presentazione delle domande di modifica strategica; procedure di notifica delle altre modifiche dei piani strategici della PAC; termini per la presentazione di tali atti; ulteriori casi in cui non si applica il numero massimo di domande di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 7.

Contenuto delle domande di modifica strategica

L’articolo 2 impone che la domanda indichi la tipologia di modifica strategica richiesta tra quelle dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere da a) a d), e se comprenda modifiche già notificate e alle quali la Commissione si è opposta. Per ciascuna modifica la domanda deve contenere parte del piano interessata, motivi, impatto sugli obiettivi specifici dell’articolo 6, target e indicatori, piano finanziario, eventuale adeguamento rispetto a un’opposizione della Commissione, parere del comitato di monitoraggio e, per il FEAGA, la data di decorrenza degli effetti ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera d).

Presentazione di una sola domanda alla volta

Lo Stato membro può presentare una sola domanda di modifica strategica per volta. Una nuova domanda è ammessa solo dopo il ritiro della precedente o dopo la decisione della Commissione sulla domanda precedente. Se la domanda è ritirata, la nuova domanda è possibile solo dopo che la Commissione abbia preso atto del ritiro.

Contenuto e gestione delle altre modifiche notificate

L’articolo 3 disciplina le notifiche di altre modifiche ex articolo 119, paragrafo 9: descrizione di ciascuna modifica e della parte di piano interessata, motivi ed effetti, giustificazione della non riconducibilità all’articolo 119, paragrafo 2, giustificazione specifica per le modifiche relative alle BCAA 1 e 4, data o date di applicazione e parere del comitato di monitoraggio. Le notifiche possono essere ritirate solo prima della scadenza del termine di 30 giorni lavorativi previsto per l’opposizione della Commissione.

Gestione delle modifiche notificate da includere in una domanda di modifica strategica

Se altre modifiche notificate non hanno ricevuto opposizione, esse devono essere incluse nel piano strategico modificato allegato alla successiva domanda di modifica strategica. Lo Stato membro può anche decidere di aggiungere a una domanda in corso le modifiche notificate cui la Commissione si è opposta.

Presentazione simultanea di domanda di modifica strategica e notifiche di altre modifiche

L’articolo 4 regola i casi in cui domanda di modifica strategica e notifica di altre modifiche siano presentate lo stesso giorno, oppure la domanda segua la notifica prima della scadenza dei 30 giorni lavorativi. In caso di opposizione della Commissione, lo Stato membro deve informarla entro 2 giorni lavorativi se intende aggiungere quelle modifiche alla domanda già presentata. Se non lo fa, le modifiche potranno essere inserite solo nella domanda successiva. Se invece le aggiunge, i motivi di opposizione della Commissione valgono come osservazioni ex articolo 119, paragrafo 5; il termine di 3 mesi per l’approvazione è sospeso fino alla risposta completa dello Stato membro; entro 10 giorni lavorativi lo Stato membro deve inserire le modifiche nel piano modificato; la Commissione può formulare ulteriori osservazioni e chiedere informazioni anche oltre il termine ordinario già scaduto.

Sospensione del termine di esame e termini finali di presentazione

L’articolo 5 prevede che il termine di 3 mesi dell’articolo 119, paragrafo 6, sia sospeso dalla presentazione delle osservazioni della Commissione fino alla trasmissione di una nuova versione del piano che tenga conto di tutte le osservazioni; se la risposta è solo parziale, la sospensione continua. Sono fissate scadenze specifiche: 30 settembre 2028 per domande e notifiche relative ai tipi di intervento di cui all’articolo 42; 30 settembre 2029 per quelle relative ai tipi di intervento del capo IV; 31 marzo 2026 per le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 103, paragrafo 6.

Casi esclusi dal computo del numero massimo di domande

L’articolo 6 esclude dal limite massimo annuale dell’articolo 119, paragrafo 7, le domande relative a: misure di emergenza per calamità naturali, eventi catastrofici o climatici avversi ufficialmente riconosciuti, o cambiamenti improvvisi delle condizioni socioeconomiche; mutamenti della normativa UE o decisioni dei giudici dell’Unione; misure eccezionali ex articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013; introduzione o modifica di strumenti finanziari ex articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060; disimpegno automatico ex articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116; modifiche notificate e non opponibili oppure oggetto di opposizione della Commissione ex articolo 119, paragrafo 9. Le domande per disimpegno automatico vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Uso obbligatorio di SFC2021

L’articolo 7 impone che tutti i documenti formali relativi a domande di modifica strategica, notifiche di altre modifiche e correzioni materiali, di errori palesi o redazionali siano scambiati tramite il sistema elettronico SFC2021 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

Disposizione transitoria e abrogazione

L’articolo 8 stabilisce che per le domande presentate prima del 1o gennaio 2026 continua ad applicarsi il regime previgente; una nuova domanda di modifica strategica può essere presentata solo dopo il ritiro della domanda precedente o dopo la decisione della Commissione. L’articolo 9 abroga il regolamento delegato (UE) 2023/370, che tuttavia continua ad applicarsi alle domande presentate prima del 1o gennaio 2026.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione decorre dal 1o gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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