Sentenza del 03/08/2016 n. 16159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di un maggior credito IRPEG di 616.262 euro, non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 per un presunto errore di compilazione. La CTR aveva ritenuto possibile recuperare tale importo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, nonostante una precedente conciliazione giudiziale riguardante l'accertamento relativo allo stesso periodo d'imposta. L'Agenzia ha contestato tale decisione, sostenendo che la conciliazione avesse definito anche la voce relativa alle variazioni in diminuzione e al credito d'imposta, precludendo ulteriori pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR sull'oggetto della conciliazione. La conciliazione giudiziale ha carattere novativo e sostituisce la pretesa fiscale originaria con quella concordata, producendo un effetto preclusivo limitatamente alle questioni effettivamente comprese nell'accordo. Poiché l'avviso di accertamento conteneva un prospetto con le variazioni in diminuzione riferite al maggior credito e tale atto era stato conciliato, occorreva verificare se la società avesse accettato anche quella voce. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48
La conciliazione giudiziale ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive.
La conciliazione sostituisce la pretesa tributaria originaria con una nuova obbligazione concordata. L'effetto estintivo e preclusivo riguarda però soltanto gli aspetti che risultano effettivamente compresi nell'accordo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La CTR lo aveva ritenuto applicabile alle maggiori imposte versate per errori di compilazione. La Cassazione non ha definitivamente escluso ogni applicazione della norma, ma ha evidenziato che la controversia riguardava una maggiore consistenza del credito d'imposta e non necessariamente un versamento indebito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40
Costituivano il fondamento dell'avviso di accertamento oggetto di conciliazione. La natura e il contenuto dell'accertamento sono rilevanti per stabilire se la voce relativa alle variazioni in diminuzione sia stata inclusa nell'accordo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
La Corte distingue questa disposizione dagli artt. 39 e 40, osservando che essa presuppone elementi certi dai quali desumere errori od omissioni reddituali, mentre non si applica alle ricostruzioni induttive poste alla base dell'accertamento esaminato.
Massime di principio
- Una conciliazione giudiziale tributaria può impedire successive pretese sul medesimo tema, ma la preclusione deve essere verificata concretamente sulla base del verbale, dell'avviso di accertamento e delle singole voci definite.
- Non è sufficiente affermare che la conciliazione riguardava soltanto una controversia o un determinato anno d'imposta: occorre accertare quali componenti reddituali e quali crediti siano stati effettivamente inclusi nell'accordo.
- Se una voce relativa a un credito d'imposta è stata espressamente o implicitamente definita nella conciliazione, il contribuente non può normalmente rivendicare in seguito un importo maggiore per la stessa voce.
- La qualificazione della pretesa è decisiva: il rimborso previsto per imposte versate in eccesso non coincide necessariamente con la richiesta di riconoscimento di un credito d'imposta non indicato nella dichiarazione.
- Quando il contribuente rileva un errore dichiarativo, deve utilizzare tempestivamente lo strumento correttivo previsto dalla legge, senza confidare automaticamente nella possibilità di recuperare l'importo tramite una successiva istanza di rimborso.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare il contenuto effettivo dell'accordo conciliativo e stabilire se la richiesta successiva riguardi una questione già definita oppure una pretesa rimasta estranea alla conciliazione.
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