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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25598/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il M.E.F. ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva accolto parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Gebrekidan, chiedendo l'annullamento per violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e censurando la motivazione per omissione di valutazione di precedenti arresti giurisprudenziali, insufficienza e illogicità, sostenendo che la condotta dell'istante fosse gravemente colposa (trasferimenti di denaro, conversazioni con coindagati, comportamenti processuali) e dunque ostativa al diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del M.E.F., ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello ha adeguatamente riesaminato il compendio probatorio (anche in ottemperanza al precedente rinvio della Cassazione n. 26295/2023) e ha correttamente escluso la sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato. Sono stati valorizzati i seguenti elementi: le intercettazioni erano con soggetti poi assolti con formula piena; le dichiarazioni vaghe dell'imputato sono state plausibilmente spiegate dalla scarsa conoscenza della lingua italiana; altri coimputati avevano ottenuto analogo ristoro. Di conseguenza resta confermata la condanna del M.E.F. al pagamento dell'equa riparazione (la Corte d'appello aveva quantificato in €150.000) e delle spese in favore del richiedente; inoltre la Cassazione ha imposto al ricorrente l'onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e individua come causa impeditiva l'aver contribuito, per dolo o colpa grave, alla instaurazione o mantenimento della custodia cautelare; tale assenza di colpa va accertata d'ufficio dal giudice.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e viene richiamato per definire i profili della "colpa grave" che escludono il diritto al ristoro se la condotta ha creato, per evidente negligenza o imprudenza, una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel contesto dell'ottemperanza al precedente provvedimento della Corte di Cassazione (rinvio) e del riesame del compendio probatorio da parte della Corte d'Appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'imposizione delle spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata anche quando ricorrente è un'amministrazione statale, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato relativamente alle conclusioni rese dal Procuratore generale; nel caso specifico si è fatto riferimento alle conclusioni del Procuratore generale che avevano chiesto l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è necessario essere prosciolti con sentenza irrevocabile e non aver dato causa, per dolo o colpa grave, alla custodia cautelare: il giudice deve verificare tale assenza d'ufficio.
  • La nozione di colpa grave comprende anche condotte non intenzionali ma caratterizzate da macroscopica negligenza o imprudenza che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (es.: comportamenti che oggettivamente rafforzano il quadro indiziario).
  • La vaghezza di dichiarazioni processuali non è automaticamente sintomo di colpa grave: il giudice deve valutare cause alternative (es. difficoltà linguistiche, disorientamento, condizioni personali) prima di ritenere la colpa.
  • L'assoluzione piena di soggetti collegati alle conversazioni o agli elementi indiziari può indebolire significativamente il quadro indiziario e favorire il riconoscimento dell'indennizzo.
  • In caso di rinvio da parte della Cassazione, il giudice di merito è tenuto a un nuovo e approfondito esame del compendio probatorio, motivando specificamente l'eventuale persistenza di profili colposi.
  • La mera contiguità con soggetti indiziati non costituisce di per sé prova di colpa grave: è necessaria indicazione specifica delle modalità e dell'efficacia probatoria di tale contiguità.
  • Le spese processuali possono essere imposte anche allo Stato/Ministero quando quest'ultimo proponga un ricorso infondato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il ricorrente nel procedimento riparatorio produca elementi specifici e circostanziati che dimostrino il nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, altrimenti il giudice può ritenere assente la causa impeditiva e concedere il ristoro.

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