Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, pronunciata ex artt. 444 e ss. c.p.p., resta quindi ferma. La Corte ha ritenuto non scrutinabile il motivo sulla pena, in quanto non consentito dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la pena inflitta, senza che emergano ulteriori censure nel testo. La Corte ha rilevato che tale doglianza era inammissibile perché non consentita dalla legge nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen.
La decisione richiama il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il sindacato di legittimità è limitato nei termini previsti dalla legge.
art. 337 c.p.
delitto di cui all'art. 337 c.p.
Il procedimento riguardava il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono proponibili motivi che investano profili non consentiti dalla disciplina legale del rito.
- Se il ricorso deduce una censura sulla pena in un ambito nel quale tale doglianza non è ammessa, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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