Sentenza n. 1548/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune al pagamento di somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza del 31 ottobre 2025, resa nel procedimento civile R.G. n. 1331/2021, con cui il Comune era stato condannato a pagare € 201.532,16, oltre spese generali, IVA, CPA e interessi dalla domanda, nonché € 10.000,00 per compensi professionali del giudizio civile, oltre accessori. Ha dedotto la notificazione del titolo all’ente, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il passaggio in giudicato dell’ordinanza e l’inadempimento comunale, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto senza svolgere specifiche difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del titolo esecutivo: ha verificato che l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. era suscettibile di passare in giudicato ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., che era effettivamente passata in giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione. Poiché le somme non risultavano pagate e il Comune non aveva contestato l’inadempimento, ha ordinato il pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, degli importi liquidati nel titolo e di € 35,92 per le attestazioni di cancelleria funzionali alla prova del passaggio in giudicato. Ha escluso i € 607,00 richiesti per esborsi del giudizio civile, perché non liquidati nel titolo e non riconoscibili in sede di ottemperanza oltre i limiti del giudicato; non ha riconosciuto le spese di registrazione dell’ordinanza perché non provate. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla richiesta del creditore, incluse le operazioni di bilancio e di reperimento delle somme; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione, nel rispetto dell’art. 159, comma 5, TUEL. Ha escluso le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, non funzionali all’introduzione dell’ottemperanza. Ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in € 35,92 per spese vive e € 2.000,00 per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con l’odierno ricorso (notificato in data 9.3.2026 e depositato in pari data) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. indicata in epigrafe.
L’azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 702-quater c.p.c.
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione
L’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. è idonea a passare in giudicato e a fondare l’ottemperanza se non viene appellata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
eseguita in data 31.10.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
Il commissario ad acta deve rispettare i limiti posti dall’art. 159, comma 5, TUEL rispetto alle somme impignorabili individuate dalla disposizione, previa verifica delle deliberazioni rilevanti.
Massime di principio
- L’ordinanza civile resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. che non sia appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione acquista gli effetti del giudicato e può essere azionata in sede di ottemperanza.
- Per ottenere l’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione, il creditore deve avere notificato il titolo e lasciar decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Il giudice dell’ottemperanza deve contenersi nei limiti del titolo esecutivo e non può riconoscere somme, quali spese del giudizio presupposto, che non siano state liquidate nel giudicato azionato; le spese ulteriori devono inoltre essere comprovate.
- In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, incluse le modifiche di bilancio e le operazioni di reperimento e pagamento delle somme; l’insufficienza dei fondi o della cassa non legittima l’inerzia, nel rispetto dei limiti dell’art. 159, comma 5, TUEL.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono rimborsabili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive quando non siano funzionali all’introduzione del giudizio, trattandosi di costi derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.
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