Sentenza del 01/04/2022 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Catasto - Rendita catastale - Impianto eolico - Torre in acciaio - Computo - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa al computo della rendita catastale dell'impianto eolico: se, ai fini della determinazione della rendita ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, debba essere considerata anche la torre in acciaio che sostiene navicella e rotore oppure esclusa in quanto elemento funzionale e integrante del processo produttivo dell'impianto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la torre in acciaio non debba essere computata nella formazione della rendita catastale quando, pur essendo stabilmente infissa al suolo, svolge non solo una funzione passiva di sostegno ma anche una funzione attiva ed essenziale per la produzione di energia. È quindi esclusa dal valore catastale la parte della struttura che costituisce componente funzionale del processo produttivo; il giudice di merito è chiamato ad accertare, sulla base di elementi tecnici, se la torre abbia tale natura e, nel caso concreto, ha disposto l'esclusione dal computo.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
La norma esclude dal computo della rendita elementi che costituiscono parti funzionali del processo produttivo. Nel caso di impianti eolici la torre in acciaio può rientrare in questa esclusione quando sia componente attiva ed essenziale alla produzione di energia, non mero supporto statico.
Massime di principio
- La valutazione della ricomprensione o esclusione di manufatti fissi nel calcolo della rendita catastale dipende dalla funzione tecnica reale: se una struttura è essenziale al processo produttivo va considerata componente funzionale ed esclusa dal calcolo.
- La mera stabilità o fissazione al suolo non implica automaticamente che l'elemento sia assimilabile ad un immobile ai fini catastali: va valutata la sua natura funzionale rispetto all'attività produttiva.
- Onere della prova: chi chiede l'esclusione (di norma il privato) deve fornire elementi tecnici e documentali (relazioni tecniche, perizie) che dimostrino che la torre svolge funzione attiva ed essenziale.
- Se l'elemento ha soltanto funzione passiva di sostegno, analoga a tralicci di linee elettriche, può essere computato nella rendita; la distinzione va fatta caso per caso con ausilio di consulenza tecnica.
- La regola generale si estende ad altri impianti: strutture che sono parti integranti del processo produttivo (es. supporti strutturali con funzionalità specifica) possono essere escluse dal valore catastale, mentre i semplici supporti statici no.
- Gli uffici catastali devono motivare l'inclusione degli elementi nel calcolo della rendita quando contestati, valutando la prova tecnica fornita e, se necessario, ordinando accertamenti peritali.
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