Corte di giustizia, Sentenza C-182/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021. — BE e DT contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Rettifica delle detrazioni – Procedura fallimentare – Normativa nazionale che prevede il diniego automatico della detrazione dell’IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori all’avvio di detta procedura. — Causa C-182/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il fallimento non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA se l’impresa continua a svolgere attività economiche imponibili durante la liquidazione. Un automatismo nazionale che imponga la rettifica delle detrazioni senza verificare la prosecuzione dell’attività viola gli articoli 184-186 della direttiva IVA. Decisivo è il permanere del nesso tra acquisti a monte e operazioni imponibili a valle.
IVA e fallimento: incompatibilità con il diritto UE di un automatismo nazionale che impone la rettifica delle detrazioni per il solo avvio della procedura fallimentare, se l’impresa continua un’attività economica imponibile.
La questione giuridica
Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, diritto alla detrazione, certezza del diritto e proporzionalità, ostino a una norma o prassi nazionale che, al momento dell’avvio della procedura fallimentare, impone automaticamente all’operatore economico di rettificare l’IVA detratta su acquisti anteriori al fallimento, senza verificare se l’impresa continui a svolgere attività economiche imponibili durante la procedura.
Principio di diritto
Gli articoli da 184 a 186 della direttiva IVA ostano a una normativa o prassi nazionale che imponga in modo automatico la rettifica delle detrazioni IVA per il solo avvio della procedura fallimentare, quando tale procedura non impedisce il proseguimento dell’attività economica dell’impresa; la mera circostanza che la liquidazione sia finalizzata al soddisfacimento dei creditori non basta, di per sé, a far venir meno la natura economica delle operazioni né il nesso diretto tra IVA a monte e operazioni imponibili a valle.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Articoli 184-186 direttiva 2006/112/CE
IVA e rettifica delle detrazioni in caso di fallimento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Suceava, in una controversia tra una società dichiarata fallita e le autorità fiscali rumene, relativa alla rettifica di detrazioni IVA effettuate prima della dichiarazione di fallimento. La questione centrale è se il solo avvio della procedura fallimentare possa giustificare automaticamente la perdita del diritto a detrazione per operazioni anteriori.
Fatti e procedimento principale
La società BE, registrata come soggetto passivo IVA e attiva in ambito economico, è stata dichiarata fallita nel 2015. In seguito a una verifica fiscale, le autorità rumene hanno emesso un avviso di accertamento con cui hanno chiesto la restituzione di oltre 646000 RON a titolo di rettifica di detrazioni IVA relative a beni, materiali di consumo, beni strumentali e un contratto di locazione, tutte riferite a un periodo anteriore al fallimento.
Le autorità hanno ritenuto che, dalla dichiarazione di fallimento, la società avesse cessato ogni attività economica, poiché le operazioni successive sarebbero state finalizzate esclusivamente alla liquidazione dell’attivo a beneficio dei creditori. Il giudice del rinvio osserva però che la società era rimasta, salvo un breve periodo, registrata come soggetto passivo IVA e che anche le operazioni di liquidazione erano state assoggettate all’imposta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sulle cessioni di beni imponibili;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- gli articoli 167 e 168, sul sorgere e sull’ambito del diritto a detrazione;
- gli articoli 184, 185 e 186, sul meccanismo di rettifica delle detrazioni.
Viene inoltre richiamata la normativa rumena in materia fiscale e fallimentare, che aveva portato l’amministrazione a ritenere automatico l’effetto impeditivo del fallimento sul diritto alla detrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del sistema IVA e non può subire limitazioni se non nei casi previsti dalla direttiva. Il meccanismo di rettifica degli articoli 184-186 serve a garantire la precisione della detrazione e la neutralità dell’imposta, mantenendo un rapporto diretto tra IVA a monte e utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili a valle.
La Corte osserva che la nozione di attività economica è oggettiva e va valutata indipendentemente dagli scopi o dai risultati dell’attività. Ne deriva che il semplice fatto che, secondo il diritto nazionale, il fallimento muti la finalità delle operazioni verso la sola liquidazione dell’impresa non basta, di per sé, a far cessare la natura economica dell’attività.
Inoltre, se la società continua a effettuare operazioni imponibili durante la procedura concorsuale, resta intatto il nesso tra gli acquisti a monte e le operazioni a valle. In tale situazione non si può presumere che l’avvio del fallimento abbia interrotto il rapporto necessario per il diritto alla detrazione, né che l’impresa debba essere obbligata a riversare l’IVA detratta solo per effetto dell’apertura della procedura.
La Corte aggiunge che un eventuale rimborso successivo dell’IVA indebitamente versata non è sufficiente a neutralizzare la restrizione iniziale del diritto a detrazione, poiché costringe l’impresa a immobilizzare liquidità e la pone in posizione meno favorevole rispetto agli operatori non falliti.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa o prassi nazionale che imponga automaticamente la rettifica delle detrazioni IVA per il solo avvio della procedura fallimentare, quando tale procedura non impedisce il proseguimento dell’attività economica dell’operatore, anche ai fini della liquidazione dell’impresa.
Principi affermati
Il fallimento non produce, in quanto tale, una cessazione automatica dell’attività economica ai fini IVA. Se l’impresa continua a operare e a effettuare operazioni imponibili durante la liquidazione, il diritto alla detrazione resta in linea di principio intatto e non può essere annullato da un automatismo nazionale privo di verifica concreta.
La neutralità dell’IVA esige che operazioni simili siano trattate allo stesso modo e che la rettifica delle detrazioni intervenga solo quando venga meno, in fatto, la relazione tra IVA a monte e operazioni imponibili a valle.
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