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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17444/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso nell’ambito di una procedura DOCFA presentata dalla società resistente, con il quale l’Ufficio aveva rettificato la categoria proposta E/9 in D/7 per un compendio immobiliare destinato alla potabilizzazione e all’immissione nella rete idrica pubblica delle acque del fiume Po. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che le caratteristiche tipologiche e funzionali e l’interesse collettivo dell’immobile giustificassero la categoria E, propria degli immobili a destinazione particolare. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme sul classamento catastale (r.d.l. n. 652/1939 e d.P.R. n. 1142/1949), sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente valorizzato l’assenza di fine di lucro e la finalità pubblica del servizio, invece delle caratteristiche oggettive del bene. Secondo la ricorrente, per gli impianti di depurazione e trattamento delle acque rileva la loro natura industriale e la loro autonomia funzionale e reddituale, con conseguente classificazione nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7. La società resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di classamento catastale, gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano nella categoria E, perché il gruppo E riguarda immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei alla logica commerciale e produttiva, mentre tali impianti, per le loro caratteristiche funzionali, appartengono al gruppo D, e per il depuratore alla categoria D/7. La destinazione del servizio a finalità pubbliche è stata giudicata irrilevante, poiché il servizio idrico integrato ha natura economica ed è gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; inoltre, la gestione tramite società partecipata non esclude la natura imprenditoriale dell’attività. La Corte ha richiamato anche la presenza di autonomia funzionale e reddituale dell’unità immobiliare, desunta dal fatto che la stessa era stata catastalmente costituita dalla società. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Piemonte in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al classamento catastale.

  • r.d.l. n. 652/1939

    norma base del classamento catastale richiamata per individuare i criteri di censimento dell’immobile.

  • d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato insieme al r.d.l. n. 652/1939 quale fonte della disciplina del classamento catastale.

  • L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la Corte lo ha letto come indice della incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale di immobili autonomamente funzionali e reddituali.

  • art. 5 del r.D.L. n. 652 del 1939

    richiamato nel combinato disposto che collega il classamento alla natura di immobile autonomamente utile o produttivo di reddito.

  • art. 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato nel combinato disposto per affermare che l’unità immobiliare va valutata per le sue caratteristiche oggettive e per l’autonomia funzionale e reddituale.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    richiamato per descrivere la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    richiamato per qualificare il servizio idrico integrato come insieme di servizi pubblici gestiti secondo efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"

    la Corte lo ha utilizzato per evidenziare il carattere corrispettivo e non meramente autoritativo della tariffa, a conferma della natura economica del servizio.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

  • art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s

    richiamato in relazione alla riconducibilità del servizio idrico integrato alle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva statale.

  • art. 2050 c.c.

    menzionato come richiamo alla qualificazione imprenditoriale dell’attività secondo un requisito teleologico minimo.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive, tipologiche e funzionali dell’immobile e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la mera finalità pubblica perseguita dall’attività svolta al suo interno.
  • Gli immobili che ospitano impianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue non sono normalmente censibili nella categoria E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche produttive, ma nel gruppo D e, per i depuratori, nella categoria D/7.
  • La destinazione di un servizio a interesse generale non esclude la natura economica o imprenditoriale dell’attività quando essa sia organizzata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e remunerata tramite corrispettivi o tariffe idonei a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi.
  • Ai fini catastali è irrilevante che il servizio sia gestito da un ente pubblico o da una società partecipata: ciò che conta è la destinazione funzionale del bene e la sua attitudine a produrre reddito in un contesto commerciale o industriale.
  • La categoria E non può comprendere immobili che, pur impiegati per finalità pubbliche, presentino autonomia funzionale e reddituale e siano destinati a usi commerciali o industriali.

Come è indicizzato

MaterieClassificabile del gruppo E / D
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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